Direttiva della Regione sulle modalità di voto per il ballottaggio

Direttiva della Regione sulle modalità di voto per il ballottaggio

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mercoledì 19 Giugno 2013 - 09:35

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore e quindi anche quando l'espressione del voto stesso sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, oppure sul contrassegno di una lista collegata

La Regione Siciliana ha trasmesso una nota alle Prefetture interessate sulle modalità di voto nei Comuni dove si svolgerà il ballottaggio per l’elezione del sindaco, in programma domenica 23 e lunedì 24.

Logica avrebbe voluto che sulla scheda elettorale fossero indicati solo i due nomi dei candidati sindaco. Dubbi e contestazioni, in questo caso, sarebbero state ridotte pressoché a zero. Ma l’Italia, in questo campo, è un paese che della logica fa poco uso. Ecco allora che, sotto il nome del candidato sindaco, sono indicati anche i simboli dei partiti legati al candidato. E qui sorgono le domande. La “x” va apposta sul nome del candidato sindaco o sul nome della lista o su entrambe?

Per spiegarlo, ecco la direttiva regionale nella quale si evidenzia che, secondo il comma 8 dell’art. 3 della L.R. n. 35 del 15 settembre 1997, il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto” e che, secondo il comma 1 dell’articolo 49 del D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3, la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.

In merito alla validità o nullità, riconoscibilità ed univocità del voto nel turno di ballottaggio, si precisa che, considerato l’inscindibile raccordo tra il nominativo del candidato alla carica di sindaco e le risultanze elettorali riferibili alla lista o alle liste ad esso collegate, si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta anche quando l’espressione del voto stesso sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, oppure sul contrassegno di una lista collegata; nella considerazione, quindi, che la volontà effettiva dell’elettore sia comunque manifesta e sempreché il voto sia valido sotto tutti gli altri aspetti. Negli stessi sensi è da ritenersi valida l’espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate.

Nel turno di ballottaggio, qualora, invece, l’elettore abbia tracciato un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, sia su un simbolo di una lista collegata all’altro candidato alla medesima carica, è da ritenere che la volontà non si sia espressa in maniera univoca e che pertanto la scheda sia nulla. Nel turno di ballottaggio quindi, essendo la competizione limitata all’opzione tra i due candidati alla carica di sindaco, non trova alcuna applicazione la modalità di “voto disgiunto”, attivabile in occasione del primo turno di votazione, secondo la quale l’elettore può votare per un determinato candidato alla predetta carica e contemporaneamente per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale collegati ad un altro candidato sindaco.

4 commenti

  1. Salvatore Vernaci 19 Giugno 2013 11:00

    Quanto verificatosi in occasione dello scrutinio relativo al primo turno elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Messina, ha testimoniato l’assoluta impreparazione di moltissimi componenti dei seggi elettorali, a cominciare dai presidenti, a svolgere i propri compiti. CITTADINANZATTIVA, aveva offerto la propria disponibilità a tenere, tramite i suoi esperti ed avvocati, un breve corso di preparazione, per Presidenti di seggio, Segretari e Scrutatori. Poiché il breve lasso di tempo non ha consentito di organizzare tali corsi, per evitare che si ripeta l’indegno spettacolo verificatosi in sede di primo scrutinio e nella speranza che gli organi di informazione diano la massima diffusione a quanto qui di seguito si esporrà, CITTADINANZATTIVA si permette di suggerire alcuni comportamenti da tenere, da parte dei componenti dei seggi elettorali, presidenti, segretari, scrutatori e rappresentanti di lista, specie al momento dello scrutinio. Anzitutto si ricorda che, in ossequio al dettato costituzionale per cui la sovranità appartiene al popolo, in materia elettorale vige il principio del cd. “favor voti”, in base al quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore (articoli 64, comma 1, e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570). Per il ballottaggio, la scheda è unica e vi appaiono i nomi dei due candidati, accompagnati dai simboli delle liste che appoggiano la candidatura. Si esprime il voto facendo un segno sul nome di uno dei candidati. Poiché l’adempimento più importante è l’attribuzione del voto, è bene sapere che nella normativa elettorale si rinvengono risposte precise a vari casi che possono verificarsi, sempre ispirate al principio generale prima ricordato, per cui è anche valida la preferenza espressa nominativamente in uno spazio della scheda diverso da quello prescritto (articolo 57, comma 5, del D.P.R. 570/1960). Inoltre ricchissima è la casistica in materia di interpretazione della volontà dell’elettore, in base alla quale debbono essere fatti salvi tutti i voti, in qualsiasi modo espressi, purché si possa desumere l’effettiva volontà dell’elettore e per i quali, ovviamente, si possa escludere la volontà di farsi riconoscere (Consiglio di Stato – V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149). Qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l’espressione del voto, purché non preordinato al riconoscimento dell’elettore (Consiglio di Stato – V Sezione, 22 aprile 1992, n. 355). In base al principio del favor voti, in sede di ballottaggio deve essere considerato valido anche il voto espresso senza seguire esattamente le indicazioni di legge per cui “il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto” (Consiglio di Stato – V Sezione, 22 marzo 1995, n. 457 ed, inoltre, la ripetizione, da parte dell’elettore, del nome prestampato del candidato sindaco può essere considerata un’espressione rafforzativa del suffragio (Consiglio di Stato – V Sezione, 28 settembre 2005, n. 5187 ).

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  2. dolcestilnuovo 19 Giugno 2013 11:55

    Chi o cos’è Cittadinanzattiva? Chi sono gli “esperti” che dovrebbero dare spiegazioni ai presidenti di seggio e a quale titolo? Questi stessi “esperti” di Cittadinanzattiva quale corso hanno seguito che li “abiliti” a questo compito? Ormai siamo arrivati al punto che ognuno si improvvisa…. vantando “competenze” che nessuno gli ha dato.

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  3. Non è un errore ma una strategia per ricordare quanto piccola è la non coalizione di Accorinti all’elettore e tanti altri piccoli vantaggi che non è difficile prevedere. Accorinti vincerà in ogni caso perchè anche se dovesse vincere Calabrò l’elettore avrebbe la certezza che la destra ha agevolato la sinistra e quando sarà chiamato a fare sacrifici che pure questi sono una certezza si rifiuterà avendo le prove che le competizioni politiche sono sempre state delle finzioni per poter gabbare l’elettore e convincerlo a sborsare più tasse.

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  4. Ma quale strategia!!! Informatevi! Questi sono schemi di scheda già predisposti dal ministero dell’interno per le elezioni comunali del 2012 e 2013.
    Se volete vi do i riferimenti.
    Ignoranti (nel senso che ignorate).

    E forza Accorinti.

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