Nuova legge elettorale in Sicilia: tra le novità il ritorno dell'effetto trascinamento

Nuova legge elettorale in Sicilia: tra le novità il ritorno dell’effetto trascinamento

Rosaria Brancato

Nuova legge elettorale in Sicilia: tra le novità il ritorno dell’effetto trascinamento

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domenica 12 Giugno 2016 - 22:07

L'Assemblea regionale esaminerà nelle prossime settimane il testo. Tra le novità l'effetto trascinamento, il destino congiunto di Aula e sindaco nei casi di cessazione di uno dei due organi, e l'elezione come consigliere del candidato sindaco sconfitto.

E’ approdata all’Ars, dopo l’esame in Commissione Affari Istituzionali, la nuova legge elettorale della Sicilia.

Numerose le modifiche rispetto alle norme che hanno visto andare alle urne per le amministrative (fino al 5 giugno scorso) i comuni dell’isola, e in gran parte si tratta di cambiamenti che puntano ad uniformare la normativa siciliana a quella nazionale.

Tra le principali novità previste il ritorno dell’effetto trascinamento “lista-sindaco”, il destino congiunto per consiglio e sindaco nei casi di decadenza di uno dei due organi, l’elezione a consigliere del candidato sindaco che arriva secondo.

La riforma comunque deve passare dal vaglio dell’Assemblea che può apportare ulteriori modifiche o integrazioni rispetto al testo esitato dalla Commissione presieduta dal deputato di Sicilia Futura Salvatore Cascio.

Con l’articolo 1 la Sicilia adegua la propria normativa a quella nazionale con riferimento al sistema elettorale, estendendo ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il sistema maggioritario (la soglia finora era 10 mila abitanti).

L’articolo 2 ripristina per l’elezione del sindaco “l‘effetto trascinamento”, cioè la regola per cui il voto espresso per una lista si estende in favore del candidato sindaco alla stessa collegato, in sostituzione del cosiddetto ‘voto confermativo’, introdotto dalla legge regionale n. 6 del 2011 e che pertanto non sarà più in vigore.

“Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 le parole da “Ciascun elettore esprime separatamente” fino a “non si estende alla lista collegata.” sono sostituite dalle parole “Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista.” In sintesi la sola espressione del voto di lista, senza preferenze sul sindaco, si estende automaticamente al candidato alla lista collegato per la carica di primo cittadino. Il ritorno in scena dell’effetto trascinamento fa da contraltare all’attuale normativa in base alla quale il voto per il singolo consigliere, senza quindi altra espressione di voto per il candidato sindaco, viene considerata una scelta dell’elettore che non ha voluto dare indicazioni per la poltrona di primo cittadino (a meno che non abbia optato per il voto disgiunto). La modifica riguarda tutti i comuni ed il comma 3 la estende, per motivi di coerenza normativa, alla disciplina relativa all’elezione del presidente del consiglio circoscrizionale.

L’articolo 3 prevede l’attribuzione di diritto del seggio di consigliere comunale al candidato alla carica di sindaco, non proclamato eletto, che abbia ottenuto il più alto numero di voti, analogamente a quanto previsto nella legge elettorale regionale. Tale previsione è in linea con la disciplina nazionale che prevede, l’elezione alla carica di consigliere comunale dei candidati sindaci non eletti, a condizione che le liste collegate abbiano ottenuto almeno un seggio, limitando tuttavia la disposizione ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L’articolo 4 modifica la disciplina alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, prevedendo che ai fini della sua approvazione sia necessaria la maggioranza del 60% dei consiglieri comunali (attualmente occorrono i due terzi), ovvero dei due terzi dei consiglieri nei comuni minori. Si prevede, altresì, che l’approvazione della mozione determini lo scioglimento del consiglio comunale, analogamente a quanto previsto in ambito nazionale. Attualmente infatti ad andare a casa, in caso di approvazione della mozione di sfiducia sia solo l’amministrazione, fino al momento della nuova elezione.

L’articolo 5 adegua la normativa regionale a quella nazionale, prevedendo la cessazione del consiglio comunale in caso di cessazione dalla carica di sindaco nonché la decadenza del sindaco in caso di cessazione del consiglio per qualsiasi causa. La modifica è sostanziale, perché unisce le sorti di Aula e giunta, che attualmente sono invece divise. Per fare un esempio: se oggi i consiglieri decidessero di dimettersi in massa il consiglio si scioglierebbe e sarebbe commissariato ma la giunta resterebbe in carica. L’adeguamento alla normativa nazionale cancella questa differenza e nell’ipotesi considerata avverrebbe quanto accaduto a Roma con la vicenda Marino. Inoltre, in coerenza con quanto previsto all’articolo 4 per la mozione di sfiducia, la decadenza del sindaco a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per dimissioni contestuali dei componenti si verifica qualora si dimettano il sessanta per cento dei consiglieri ovvero i due terzi dei consiglieri nei comuni minori.

L’articolo 6 prevede l’istituzione di circoscrizioni, senza oneri a carico del bilancio comunale, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nei quali siano presenti frazioni con popolazione di almeno 2.000 abitanti.

Queste le novità previste dal ddl all’esame dell’Assemblea, adesso la parola passa ai deputati che potranno emendarlo, integrarlo e modificarlo.

Rosaria Brancato

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