Ballottaggio e scrutinio. I chiarimenti di CittadinanzAttiva

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mercoledì 19 Giugno 2013 - 09:01

In ossequio al dettato costituzionale per cui la sovranità appartiene al popolo – si legge nella nota - in materia elettorale vige il principio del cosiddetto “favor voti”, in base al quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore

“Quanto verificatosi in occasione dello scrutinio relativo al primo turno elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Messina, ha testimoniato l’assoluta impreparazione di moltissimi componenti dei seggi elettorali, a cominciare dai presidenti, a svolgere i propri compiti”. CittadinanzAttiva ribadisce un concetto espresso da più parti e adesso, per evitare che si ripetano gli stessi errori, suggerisce alcuni comportamenti da tenere, da parte dei componenti dei seggi elettorali, presidenti, segretari, scrutatori e rappresentanti di lista, specie al momento dello scrutinio.

“In ossequio al dettato costituzionale per cui la sovranità appartiene al popolo – si legge nella nota – in materia elettorale vige il principio del cosiddetto “favor voti”, in base al quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore (art. 64, comma 1, ed art. 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)”.

“Per il ballottaggio – prosegue la nota – la scheda è unica e vi appaiono i nomi dei due candidati, accompagnati dai simboli delle liste che appoggiano la candidatura. Si esprime il voto facendo un segno sul nome di uno dei candidati. Poiché l’adempimento più importante è l’attribuzione del voto, è bene sapere che nella normativa elettorale si rinvengono risposte precise a vari casi che possono verificarsi, sempre ispirate al principio generale prima ricordato, per cui è anche valida la preferenza espressa nominativamente in uno spazio della scheda diverso da quello prescritto (articolo 57, comma 5, del D.P.R. 570/1960)”.

“Inoltre – conclude CittadinanzAttiva – ricchissima è la casistica in materia di interpretazione della volontà dell’elettore, in base alla quale debbono essere fatti salvi tutti i voti, in qualsiasi modo espressi, purché si possa desumere l’effettiva volontà dell’elettore e per i quali, ovviamente, si possa escludere la volontà di farsi riconoscere (Consiglio di Stato – V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149). Qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l’espressione del voto, purché non preordinato al riconoscimento dell’elettore (Consiglio di Stato – V Sezione, 22 aprile 1992, n. 355). In base al principio del “favor voti”, in sede di ballottaggio deve essere considerato valido anche il voto espresso senza seguire esattamente le indicazioni di legge per cui “il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto” (Consiglio di Stato – V Sezione, 22 marzo 1995, n. 457 ed, inoltre, la ripetizione, da parte dell’elettore, del nome prestampato del candidato sindaco può essere considerata un’espressione rafforzativa del suffragio (Consiglio di Stato – V Sezione, 28 settembre 2005, n. 5187)”.

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