La scure della Legge Madia e la MessinaServizi: strada sempre più tortuosa

La scure della Legge Madia e la MessinaServizi: strada sempre più tortuosa

Francesca Stornante

La scure della Legge Madia e la MessinaServizi: strada sempre più tortuosa

Tag:

martedì 20 Dicembre 2016 - 00:33

In attesa del parere dei Revisori dei conti sull'ultima delibera esitata dalla giunta Accorinti per dare vita alla nuova società rifiuti abbiamo provato a leggere con più attenzione le decine di pagine che compongono il corposo provvedimento. Sono stati rispettati tutti i nuovi criteri introdotti dalla recente Legge Madia e dal Testo sulle partecipate?

I giorni passano, le scadenze si fanno sempre più vicine, il dibattito è incandescente, le attese e le preoccupazioni crescono man mano che ci si avvicina al 31 dicembre. E se la strada verso una nuova gestione dei rifiuti sembrava tracciata ormai da tempo, adesso che la scadenza incombe ci si ritrova di fronte alla solita corsa contro il tempo, tra atti che viaggiano dai tavoli della giunta a quelli dei revisori dei conti in attesa di approdare in consiglio e centinaia di pagine di delibere e la speranza di arrivare a fine anno almeno con la costituzione della nuova Messina Servizi Bene Comune. Per fondare la nuova società, la giunta Accorinti pochi giorni fa ha siglato il terzo provvedimento dopo un tira e molla con i revisori dei conti e altre tre mesi persi per costruire un atto intoccabile. Adesso ancora una volta l’ultima parola spetta al collegio contabile e poi al consiglio comunale.

La scure della Legge Madia

Ma leggendo il corposo provvedimento, da cui sono spariti affidamento del servizio e contratto di servizio perché per questo secondo step si aspetta una seconda delibera, salta fuori qualche nuovo dubbio e sorge il sospetto che la scure della recente Legge Madia, quella cioè sulle partecipate, possa abbattersi sull’atto. Proviamo a capire perché. Il 23 settembre 2016 viene pubblicato il Nuovo Testo Unico sulle Società Partecipate dalla Pubblica Amministrazione (Dlgs 175/2016), uno dei tanti decreti attuativi della famigerata Legge Madia. Proprio in quei giorni la giunta Accorinti varava la prima versione della delibera di costituzione della Messina Servizi, quasi subito rivista dalla stessa amministrazione su input del segretario Le Donne, e quindi ripubblicata circa un mese dopo.  Quell’atto andò sotto la lente dei revisori dei conti che, in una nota del 7 novembre, chiedevano l’adeguamento su vari punti, tra i quali in particolare, ai fini dell’affidamento del servizio, la predisposizione di un piano industriale asseverato. Citando anche l’adeguamento alla nuova Legge Madia, ponevano dubbi solo su un parere preventivo della Corte dei Conti e sulla composizione dell’organo amministrativo.

Iniziò un botta e risposta a suon di controdeduzioni con il Direttore Generale Antonio Le Donne che, citando una recente sentenza e la legge regionale sui rifiuti, “smontò” il dubbio dei revisori, dicendo che per l’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti non era necessario un piano industriale asseverato, e che la consistenza tecnico-finanziaria dell’operazione era stata già praticamente sviluppata ed inclusa nell’approvazione del Piano Aro del 29 giugno scorso.  Ed inoltre, relativamente al parere preventivo della Corte dei Conti, lo stesso Le Donne, citando la normativa, aveva “spiegato” ai Revisori che la delibera andava trasmessa alla Corte dei Conti dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, solo a fini conoscitivi.

Così i revisori, mantenendo una serie di dubbi sulle interpretazioni del direttore generale, lo scorso 1 dicembre hanno espresso il loro parere non favorevole, pur dando l’approvazione tecnico-economica dell’operazione di costituzione della Messina Servizi Bene Comune, ma solo a condizione che si predisponessero due delibere, una per la costituzione della Società ed un’altra per l’affidamento del servizio.

E così si arriva all’ultima delibera. Quali sono i dubbi? Andiamo per ordine. In base alla Legge Madia, la predisposizione di una delibera per la costituzione di una nuova società è soggetta, dal 23 settembre 2016, alle previsioni del D.lgs 175/2016 che in particolare all’art. 5 (Oneri di motivazione analitica) comma 1 cita: “….l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”.

Dalla lettura della norma, appare lampante come la delibera per la costituzione di una nuova società partecipata che si propone all’approvazione ed adozione del Consiglio Comunale debba essere analiticamente motivata anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. Significa che l’operazione dev’essere supportata da un documento economico finanziario che certifichi l’utilità della costituzione di una nuova società oppure, se la cosa non si regge a livello finanziario, decidere di destinare le risorse impegnate per la costituzione di questa società in maniera alternativa.

E quindi, visto che la nuova delibera 15 dicembre di costituzione della nuova società è priva di motivazione analitica e documentazione che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria, è probabile che saltino fuori nuovi intoppi. E’ vero che l’amministrazione fa continui riferimenti al Piano Aro in cui venivano spiegate le motivazioni della scelta della formula di gestione in house, ma questo potrebbe non bastare.

Nella norma vi è poi un’altra disposizione, quella prevista dal  comma 2 dell’art. 5, che prevede che gli enti locali sottopongono lo “schema di atto deliberativo” a forme di consultazione pubblica. In effetti la delibera dispone anche questo passaggio, ma quale forma di consultazione pubblica sarà adottata?  E quando?

Scrive Fabio Moretti sul periodico Aziendaitalia 2016, in un articolo su Costituzione, acquisto, dismissioni e mantenimento delle partecipazioni che «in termini generali, la consultazione costituisce uno strumento fondamentale di partecipazione e trasparenza dei processi di formazione delle politiche, poiché consente il coinvolgimento dei soggetti interessati e dà loro la possibilità di esprimere opinioni, pareri, nonché di fornire dati e informazioni utili per la scelta delle opzioni regolative migliori. Tra le diverse tecniche di consultazione usualmente utilizzate, quella del “notice and comment” si profila come la migliore. Attraverso questa forma di consultazione, tipicamente, si procede alla pubblicazione sul sito web di un “Documento di consultazione” contenente le opzioni d’intervento già elaborate e i problemi più rilevanti, chiedendo ai soggetti interessati di rispondere attraverso commenti ed osservazioni scritte a partire dal documento pubblicato entro tempi stabiliti. A conclusione della consultazione è quindi prevista la pubblicazione dei risultati della consultazione».

Probabilmente una consultazione pubblica tipica dell’Accorinti della campagna elettorale 2013, di questi tempi e con la TARI alle stelle, fornirebbe molte motivazioni e pareri contrastanti sull’utilità della costituzione di una nuova società pubblica ed un dibattito acceso, dal quale una amministrazione come quella dell’attuale Sindaco non potrebbe sottrarsi.

Il percorso, quindi, si fa sempre più molto tortuoso. E molto complicato diventa a questo punto approvare la seconda delibera preannunciata dall’amministrazione, cioè quella relativa all’affidamento del servizio che a questo punto non si potrà più predisporre senza che la prima delibera prenda la forma di atto amministrativo. Certo è che il cammino della nuova società è sempre più in salita. Ed il tempo corre ed il 31 dicembre 2016 sta rapidamente arrivando.

Francesca Stornante

2 commenti

  1. ma quindi si tratta del solito Gomblotto o non conoscono la legge?

    0
    0
  2. ma quindi si tratta del solito Gomblotto o non conoscono la legge?

    0
    0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Via Francesco Crispi 4 98121 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007