Barcellona, respinto il reclamo contro il pignoramento da 1 milione di euro

Barcellona, respinto il reclamo contro il pignoramento da 1 milione di euro

Giovanni Passalacqua

Barcellona, respinto il reclamo contro il pignoramento da 1 milione di euro

Tag:

mercoledì 04 Novembre 2015 - 14:12

Le somme erano state sottratte al Comune nel luglio scorso, in seguito a una sentenza passata in giudicato nel 2013. I giudici hanno spiegato che il procedimento esecutivo, contro cui il legale dell’Ente ha fatto ricorso, è ormai esaurito, e che un eventuale accoglimento non avrebbe alcun effetto

Non è stato ammesso dal Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto il ricorso del Comune contro il maxi-pignoramento da oltre 1 milione di euro per un esproprio illegittimo. Con l’ordinanza n. 1182-1/2015, il presidente Vincenzo Cefalo e il giudice estensore Emanuela Quadruccia hanno ritenuto inammissibile il reclamo presentato contro il procedimento, che resta dunque esecutivo.

Dopo la sentenza, arrivata nel marzo 2012, la parte creditrice ha intrapreso diverse azioni per ottenere il pignoramento dell’importo dovuto – 1.131.651,68 €; importo che è stato però prelevato da somme vincolate, destinate al pagamento degli stipendi e dei servizi indispensabili dell’ente. Il sindaco Roberto Materia ha successivamente incaricato l’avvocato Candeloro Nania di promuovere un ricorso, appellandosi proprio alla non pignorabilità di queste somme; ma i giudici hanno confermato il procedimento, spiegando che esso “si è esaurito con l’emissione del provvedimento di assegnazione” , e che dunque “l’accoglimento del reclamo rimarrebbe privo di ogni effetto” . I giudici hanno poi precisato che anche l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione delle somme non è ammissibile perché, entrando nel merito della legittimità dei presupposti del procedimento, essa “è palesemente estranea all’oggetto della presente fase cautelare” .

L’ordinanza
Il Comune di Barcellona, rappresentato dall’avvocato Candeloro Nania, si è appellato a due motivi per chiedere il rigetto del procedimento esecutivo di pignoramento: la nullità dello stesso in quanto il tesoriere comunale ne avrebbe espressamente dichiarato l’impignorabilità, poiché soggette a vincolo di bilancio; e la nullità dell’ordinanza di assegnazione del 15 giugno 2015 per violazione dell’art. 159 del decreto legislativo 267/2000, circa la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme di competenza degli enti locali. Il Comune denunciava anche una “illegittima duplicazione delle azioni esecutive” della parte creditrice, che avrebbe “promosso, in spregio ai canoni di buona fede e correttezza, una pluralità di azioni nei confronti del Comune opponente”, riuscendo persino a ottenere dal TAR di Catania la nomina di un commissario ad acta.

Nella loro ordinanza, i giudici hanno però ritenuto inammissibili tutte le ragioni del Comune. In primo luogo il procedimento esecutivo “si esaurisce con l’emissione del provvedimento di assegnazione” ; l’ordinanza cita anche una decisione analoga del Tribunale di Roma, spiegando che “essendo già intervenuta l’assegnazione dei crediti pignorati, non pende più alcun procedimento d’esecuzione i cui atti possano essere inibiti, in attesa della decisione nel merito dell’azione proposta” .

Anche la richiesta di annullamento dell’ordinanza di assegnazione non è ammissibile, in quanto entra “nel merito della legittimità dei presupposti su cui si fonda il provvedimento del 15/06/2015”, ed è dunque “palesemente estranea all’oggetto della presente fase cautelare. Un eventuale provvedimento pronunciato in questa sede costituirebbe una (indebita) decisione anticipata del giudizio a cognizione piena, già introdotto dall’odierno reclamante, di cui il presente sub-procedimento non costituisce che un’appendice relativa (…) ai soli presupposti fondanti l’invocata cautela” .

Le polemiche sui tempi del ricorso
Tutta la vicenda nasce nel periodo compreso tra la notifica della sentenza al Comune di Barcellona, avvenuta il 7 marzo 2012, e il 22 aprile 2013; in questo lasso di tempo sarebbe stato possibile ricorrere contro la sentenza nel merito, prima che essa passasse in giudicato, diventando esecutiva. In quel periodo, non è stata però intrapresa alcuna azione a tutela del Comune; un’inerzia che ha scatenato le polemiche tra la neo-amministrazione Materia e l’ex amministrazione Collica, in carica dal 2012 al 2015, cui sono state addossate le responsabilità dell’accaduto.

A difendere l’operato della giunta Collica era stato allora David Bongiovanni, spiegando che nessuno aveva messo al corrente della vicenda il sindaco o gli assessori. Una mancanza di comunicazione, dunque, e una certa inerzia, ma degli uffici.

Giovanni Passalacqua

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Via Francesco Crispi 4 98121 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007