Specializzandi, il Tribunale di Messina riconosce la retribuzione anche ai formati prima dell'82

Specializzandi, il Tribunale di Messina riconosce la retribuzione anche ai formati prima dell’82

Alessandra Serio

Specializzandi, il Tribunale di Messina riconosce la retribuzione anche ai formati prima dell’82

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domenica 06 Dicembre 2015 - 23:13

La sentenza del Tribunale di Messina sul ricordo dello studio legale Delia, "paladino" nazionale della battaglia contro il numero chiuso, apre la strada al risarcimento per gli specializzandi non retribuiti. Ad ognuno di loro, se rientra nella casistica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà risarcire 30 mila euro.

Il Tribunale di Messina ha accolto il ricorso dell'Avvocato Santi Delia e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare oltre 30 mila euro di risarcimento per le borse di studio non pagate agli ex specializzandi. E' la prima sentenza di merito dei Tribunali italiani dopo la decisione della Corte du Cassazione sui medici ex specializzandi che hanno svolto il periodo di formazione prima del 1982, per i quali il ritardo dell'Italia rispetto alle norme comunitarie aveva finito per configurare un sistema a doppio binario, non riconoscendo alcun tipo di risarcimento soltanto per alcuni di loro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri deve ora all'ex specializzando ricorrente 30 mila euro.

Secondo i giudici messinesi – a siglare il provvedimento è stato il monocratico Catanese – hanno diritto alla borsa di studio mai pagata dallo Stato anche i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione prima del 1982 e, quindi, prima dello spirare del termine entro cui lo Stato Italiano doveva adeguarsi e recepire le Direttive comunitarie.

"La limitazione dell’applicabilità delle direttive ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 31 dicembre 1982 non solo non trova riscontro nel disposto delle direttive CEE ma è indirettamente smentita dall'art. 14 di quest'ultima direttiva – secondo cui "le formazione a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del gennaio 1983, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, possono essere completate conformemente a tale articolo" – e, comunque, si pone in contrasto con il criterio della la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria comportante la previsione della possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, indicato dalla CGUE come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva".

"La decisione del Tribunale", commentano gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti – "segue la decisione della Cassazione del maggio 2015, originata da un ricorso patrocinato dagli stessi legali, che accogliendo le nostre tesi ha stabilito, per la prima volta in Italia, che "il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 76/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche ai medici specializzandi che avevano già iniziato il corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1982, attesa l'assenza, nelle citate direttive, di una limitazione della platea dei beneficiari del diritto alla retribuzione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 1 gennaio 1983, e, comunque, dovendosi ritenere una diversa interpretazione in contrasto con il criterio – funzionale al ristoro di tutti i danneggiati per il ritardo del legislatore – dell'applicazione cd. retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria”.

2 commenti

  1. Tanto di cappello agli Avv. Delia e Bonetti, complimenti agli specializzandi dall’82!

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  2. Tanto di cappello agli Avv. Delia e Bonetti, complimenti agli specializzandi dall’82!

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