Sanzioni su versamenti contributi statali: in primo grado Messinambiente la “spunta” sulla Serit

Sanzioni su versamenti contributi statali: in primo grado Messinambiente la “spunta” sulla Serit

Sanzioni su versamenti contributi statali: in primo grado Messinambiente la “spunta” sulla Serit

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sabato 20 Ottobre 2012 - 00:24

Secondo quanto deciso dai giudici della commissione tributaria provinciale sul ricorso della società di via Dogali in merito alle sanzioni da sborsare sui contributi statali, quest’ultima avrebbe ragione perché i ritardi nei pagamenti di Iva, Ires, Irap, sono stati accumulati per i mancati versamenti delle somme mensili da parte del Comune

Fra le tante notizie negative, per Messinambiente arriva anche una nota positiva. E non si parla di soldi riguardanti la corresponsione degli stipendi. I soldi c’entrano comunque, ma in questo caso se ne parla perché una bella quantità, di euro, potrebbe essere risparmiata. Per l’esattezza tre milioni e 300 mila euro. Tale, infatti, è l’importo delle sanzioni che la società deve alla Serit Sicilia Spa, società di riscossione, per il mancato versamento dei contributi statali. Una somma frutto di pregressi del 2008, 2009 e del 2010, che sono andati a gravare, non poco, proprio sul bilancio di chiusura del 2010. Come più volte evidenziato dalla stessa società, tali “omissioni” sarebbero legate ai ritardi nella corresponsione delle somme che, mensilmente, il Comune deve versare alla partecipata, mediante l’Ato3. Di conseguenza, in assenza di tali crediti l’azienda di via Dogali ha maturato ulteriori sanzioni, fino ad arrivare ad una cartella esattoriale di oltre 15 milioni di euro.

E veniamo ad oggi. Lo scorso marzo Messinambiente ha presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale contro il pagamento delle “penali” richieste dalla Serit. Il ricorrente le ha definite “illegittime”, perché determinate da cause di forza maggiore. Una motivazione che, evidentemente, visto quanto stabilito dai giudici della I sezione della commissione tributaria provinciale, sembra aver convinto. Quest’ultimi, infatti, scrivono che: “Non può mettersi in dubbio che gli omessi versamenti dei tributi da parte della società ricorrente non sono attribuibili a comportamento doloso o colposo della stessa, ma sono addebitabili esclusivamente a terzi, nella fattispecie gli enti pubblici, nella qualità di soci e di utilizzatori di prestazioni di servizi, che non hanno corrisposto puntualmente le somme dovute, per le quali la società ha dovuto ripetutamente fare ricorso all’Autorità Giudiziaria”.

Una responsabilità ben precisa, dunque, quelle che andrebbe a gravare sull’amministrazione. Nella sentenza, inoltre, si legge che, “se si aggiunge che “Messinambiente Spa, società a totale partecipazione pubblica, costituita per curare i servizi pubblici di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani del territorio della provincia di Messina, non aveva nemmeno la possibilità di sospendere la propria attività, perché l’interruzione del servizio avrebbe avuto la conseguenza di creare una grave crisi igienico-sanitaria dagli esiti difficilmente prevedibili, appare evidente anche la sussistenza della causa di non punibilità dipendenti dalla causa di forza maggiore”. Si potrebbe dire “Così deciso, l’udienza è tolta”, ma, badate bene, solo di primo grado. Non si ancora se la Serit abbia deciso di appellarsi al secondo grado di giudizio (la commissione tributaria regionale, in ultimo la cassazione), ma nel caso in cui si vada avanti e la decisione adottata dai “primi giudici” fosse confermata, Messinambiente potrebbe tirare un grande sospiro di sollievo.

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