Isola Cairoli, il Comune replica al Comitato contrario: “Il ricorso è perfettamente in regola”

Isola Cairoli, il Comune replica al Comitato contrario: “Il ricorso è perfettamente in regola”

Isola Cairoli, il Comune replica al Comitato contrario: “Il ricorso è perfettamente in regola”

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sabato 07 Maggio 2016 - 17:02

Il Comune di Messina si è affidato all’avv. Alberto Ciccone, che spiega i motivi per i quali il ricorso avanzato da palazzo Zanca rientri nei termini previsti dalla legge

“Tutte le attività necessarie sono state espletate in maniera puntuale”. Lo dice il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Gaetano Cacciola, in riferimento ad una nota del Comitato “No Isola” che aveva indicato come fuori tempo massimo il ricorso avanzato dal Comune in merito all’isola pedonale Cairoli.

Il Comune di Messina si è affidato all’avv. Alberto Ciccone. “La sentenza del Tar di Catania è stata pubblicata il 26 ottobre 2015 – ricorda il legale -, per cui sarebbe passata in giudicato il 26 aprile 2016 per decorso del termine lungo. Pertanto, essendo stato notificato il ricorso in appello i primi giorni del mese di aprile, come confermato dai contendenti, lo stesso è certamente in termini. Avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza al 12 marzo, per decorso del termine breve, solo una eventuale notifica della sentenza 60 giorni prima al procuratore costituito del Comune, soccombente in primo grado. Tuttavia nessuna notifica è pervenuta al legale dell’Amministrazione”.

In proposito l’avv. Ciccone precisa che “come affermato dalla Cassazione (da ultimo nella sentenza a Sezioni Unite numero 10143 del 20 giugno 2012 riguardante proprio un giudizio amministrativo), qualora il procuratore di una delle parti non abbia eletto domicilio nella circoscrizione della Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza ma abbia indicato nel proprio atto introduttivo l’indirizzo di posta elettronica (come avvenuto nel caso in questione), la parte vittoriosa, al fine di fare decorrere il termine breve per il passaggio in giudicato della sentenza, deve notificare il titolo all’indirizzo di posta elettronica, essendo priva di effetti una eventuale notifica al predetto in cancelleria”.

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