Sospensione delle attività e occupazioni temporanee di aree: cosa prevede l’accordo sugli espropri

Sospensione delle attività e occupazioni temporanee di aree: cosa prevede l’accordo sugli espropri

Sospensione delle attività e occupazioni temporanee di aree: cosa prevede l’accordo sugli espropri

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venerdì 09 Settembre 2011 - 22:07

Pubblichiamo la terza parte dell’approfondimento sul testo che regola le procedure sugli espropri. IN ALLEGATO L’ELENCO RELATIVO AL COMUNE DI VALDINA

Strettamente legato agli espropri (oggi pubblichiamo QUI quelli che interessano il Comune di Valdina) è il caso di quelle attività commerciali che saranno costrette ad interrompere la propria attività nella fase dei lavori previsti per il Ponte. Una fattispecie che è considerata nell’Accordo siglato dal Comune, la Stretto di Messina, Eurolink e le associazioni di categoria di cui stiamo riportando, in questi giorni, ampi stralci. Se ne parla all’articolo 6: per i fabbricati commerciali, industriali o aziendali o per le aree effettivamente e legittimamente adibite ad attività commerciali in genere è riconosciuto un indennizzo per sospensione temporanea dell’attività da determinarsi in ragione del minor profitto cagionato dalla sospensione temporanea stessa. I danni subiti dai fabbricati commerciali, industriali od aziendali in genere, insistenti sul terreno oggetto di esproprio, verranno determinati analiticamente. Nel caso in cui non sia possibile la ricostruzione dei nuovi fabbricati e venga pertanto a configurarsi una perdita della attività di carattere permanente, i relativi danni saranno anche in questo caso determinati analiticamente o sinteticamente.

E ancora: per consentire la corretta esecuzione delle opere è prevista l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo da adibire a cantiere operativo o di logistica, a siti di stoccaggio terre ecc.; per queste necessità il soggetto attuatore può disporre l’occupazione temporanea delle aree. In tal caso dovrà provvedere a dare avviso ai proprietari del fondo del giorno e dell’ora in cui è prevista l’occupazione. Al momento dell’immissione in possesso viene redatto in contraddittorio apposito verbale dello stato di consistenza dei luoghi al fine di accertare tra procedente e proprietario lo status delle situazioni interessate che dovranno essere reintegrate per il ripristino dell’ordinaria conduzione agricola. Nella fase della redazione in contraddittorio del verbale il proprietario potrà avvalersi dell’assistenza di un tecnico delle associazioni firmatarie il presente Accordo. Ultimatasi l’occupazione, si procederà alla riconsegna previa verifica dell’integrale ripristino dei terreni, quindi della eliminazione degli effetti di compattamento e della rimozione di ogni materiale estraneo al terreno occupato. In sede di riconsegna si procederà alle necessarie opere di rimessa in pristino stato e verrà redatto il verbale di restituzione e di reintegra nel possesso del proprietario. Nell’ipotesi infine che l’occupazione temporanea abbia a divenire definitiva per esigenze dell’opera, si procederà ai sensi e con le procedure del presente accordo, corrispondendo da quel momento l’indennità di espropriazione.

Per il periodo intercorrente dalla data di immissione in possesso e il ripristino dei luoghi (durata dell’occupazione) verrà corrisposto al proprietario, a titolo di indennità di occupazione, l’ammontare risultante dal prodotto di un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio della stessa area per il numero di anni per i quali si prevede l’occupazione stessa. Per le frazioni mensili dell’anno superiori a 15 giorni viene riconosciuta una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. L’indennità di occupazione verrà corrisposta anticipatamente alla data di occupazione nelle seguenti modalità: per occupazioni della durata massima di anni tre un acconto pari all’ 80 % prima dell’occupazione, il saldo del 20% alla riconsegna delle aree; per occupazioni pari ad anni cinque un acconto pari al 70% prima dell’occupazione, il saldo del 30 % alla riconsegna delle aree. All’atto di riconsegna o re-immissione in possesso delle aree, verrà corrisposta per le colture a seminativo, ad orto e similari una somma pari al 20 % del valore agricolo (V.A.M.) a titolo di rimborso forfetario dei costi della messa a coltura e dei ridotti ricavi conseguenti al riavvio della conduzione. (segue)

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