Zona Franca Urbana. CittadinanzAttiva spiega i criteri

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giovedì 20 Febbraio 2014 - 09:00

L’avv. Salvatore Vernaci chiarisce chi può accedere alle agevolazioni, in che cosa consistono le esenzioni fiscali e contributive, come accedervi, quando ed a chi presentare le istanze

Messina e precisamente la zona tra il Cavalcavia ed il Polo di Larderia rientra tra le Zone Franche Urbane istituite dalla Regione Sicilia. Lo scopo è quello di rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale e di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in Circoscrizioni o Quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale. Dare un aiuto alle piccole imprese locali e agevolare la nascita di nuove attività è un primo passo fondamentale per migliorare la qualità di vita di un’intera città.

L’intervento, per il quale sono disponibili 15 milioni 927mila 414 euro, prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane. Alle Imprese di nuova o recente costituzione è riservata il 20% dell’intera somma, mentre alle Imprese femminili il 10%. Per fruire delle agevolazioni diventa fondamentale disporre di una unità locale all’interno del perimetro delle Zone Franche Urbane, entro i termini di chiusura del bando: 23 maggio 2014.

Le istanze potranno essere presentate dalle ore 12 del 5 marzo 2014 sino alle ore 12 del 23 maggio 2014, tramite apposito portale informatico istituito sul sito del Ministero dello Sviluppo economico. Per presentare le istanze di accesso alle agevolazioni, le imprese dovranno collegarsi al sistema "AgevolazioniDGIAI" al link https://agevolazionidgiai.invitalia.it, procedere alla registrazione e seguire la procedura guidata di compilazione dell’istanza.

CittadinanzAttiva, tramite l’avv. Salvatore Vernaci, spiega i vari passaggi per accedere alle agevolazioni. “I Consigli Circoscrizionali devono chiedere al Sindaco ed all’Assessore al decentramento, con formale delibera, il distacco presso le sedi circoscrizionali, dal 1° marzo al 24 maggio, di due unità di personale: un amministrativo informatico ed un tecnico, per aiutare i cittadini a compilare le istanze e trasmetterle al Ministero”.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti che possono accedere ai benefici di legge sono i titolari di micro e piccole imprese già costituite che dispongano, alla data di presentazione dell' istanza, di un ufficio o locale destinato all' attività, anche amministrativa, ubicato all' interno del territorio della Zona franca urbana. L’Impresa deve essere regolarmente iscritta alla Cciaa competente e risultante dalla relativa visura camerale, il cui certificato va allegato alla domanda. Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, al Registro delle Imprese.

Per le imprese che svolgono attività non sedentaria è, inoltre, richiesto che:

– presso l' ufficio o locale ricadente nella ZFU sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo indeterminato pieno o parziale ovvero:

– almeno il 25% del volume di affari dell' impresa sia realizzato da operazioni effettuate all' interno della ZFU.

I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l' imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, possono accedere alle agevolazioni a condizione che abbiano optato per l' applicazione dell' Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. I soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive ( Lavoro autonomo- microimpresa, etc…), possono accedere alle agevolazioni comunicando all' agenzia delle entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato.

AGEVOLAZIONI

– Esenzione dalle imposte sui redditi: il reddito derivante dallo svolgimento dell' attività svolta dall' impresa nella Zfu, sino all' importo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta, è esente dalle imposte sui redditi nei seguenti limiti:

a).100% per i primi 5 periodi di imposta

b). 60% per i periodi di imposta dal sesto al decimo

c). 40 % per i periodi di imposta dall' undicesimo al dodicesimo

d). 20% per i periodi di imposta dal tredicesimo al quattordicesimo.

– Il limite di € 100.000 è maggiorato di € 5.000 per ogni nuovo dipendente, residente all' interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu, assunto a tempo indeterminato dall' impresa beneficiaria. A tal fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con la medesima tipologia di contratto alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione.

-.Nel caso in cui l' impresa richiedente svolga la propria attività anche al di fuori del territorio della Zfu, ai fini della determinazione del reddito prodotto all' interno del predetto territorio, sussiste l' obbligo di tenere un' apposita contabilità separata.

– Esenzione Irap : per ciascuno dei primi 5 periodi di imposta dall' Irap è esentato il valore della produzione netta nel limite di € 300.000.

– Esenzione ex Imu per gli immobili ricadenti nelle Zfu, posseduti ed utilizzati dalle imprese per l' esercizio dell' attività economica per i primi 4 anni.

– Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente: relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 1 anno, a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu

E’ riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dal decreto del Ministero del lavoro 01/12/2009 art. 1 comma 1, l' esonero del versamento dei contributi nelle seguenti percentuali:

a). 100% per i primi 5 periodi di imposta

b). 60% per i periodi di imposta dal sesto al decimo

c). 40 % per i periodi di imposta dall' undicesimo al dodicesimo

d). 20% per i periodi di imposta dal tredicesimo al quattordicesimo.

DECORRENZA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento “de minimis”: ciascuna impresa, pertanto, può beneficiare delle agevolazioni previste sino al limite di € 200.000 (€ 100.000 nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti su strada), tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni "de minimis" già ottenute nell' esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell' istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell' istanza. Tali agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti di imposta da effettuarsi con modello F24

REQUISITI PICCOLE e MEDIE IMPRESE

Meno di 10 addetti e fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro per microimprese; Meno di 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro per piccole imprese (allegato 1 al Regolamento 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e decreto del ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005). Le aziende beneficiarie devono essere già costituite alla data di presentazione dell’istanza e iscritte al Registro Imprese, svolgono attività all’interno della Zfu, si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

REGOLE SPECIFICHE

• Nuovi minimi (contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011) devono aver optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 244/2007.

• I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge 388/2000 possono accedere alle agevolazioni solo comunicando all’Agenzia delle Entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.

• Le imprese che svolgono attività non sedentaria devono avere almeno un ufficio o locale destinato all’attività all’interno della Zfu, e in più soddisfare almeno una di queste due condizioni:

• Presso l’ufficio o locale nella Zfu deve essere impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore.

• Almeno il 25% del proprio volume di affari deve arrivare da operazioni effettuate all’interno della Zfu.

Un commento

  1. Bravo avvocato Vernaci , un bel chiarimento , molto utile .

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