Pasticcio Messina, il CGA conferma: la lista Arcipelago è fuori. LA SENTENZA

Pasticcio Messina, il CGA conferma: la lista Arcipelago è fuori. LA SENTENZA

Rosaria Brancato

Pasticcio Messina, il CGA conferma: la lista Arcipelago è fuori. LA SENTENZA

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giovedì 19 Ottobre 2017 - 20:35

Respinto il ricorso presentato contro l'esclusione della lista a Messina. Resta fuori il governatore uscente Crocetta.

Anche il CGA respinge il ricorso per la riammissione della lista Arcipelago a Messina.

Restano quindi definitivamente fuori i candidati che avevano deciso di scendere in campo nella lista del Presidente Micari, primo fra tutti Crocetta che era il capolista.

Fuori anche l’assessore regionale ai beni culturali Aura Notarianni, l’ex consigliere comunale ed esponente del Pd Nicola Barbalace, l’ex assessore comunale Tani Isaja.

Dopo i no del Tar di Catania e di quello di Palermo non erano molte le possibilità che il pasticcio Messina venisse “riabilitato”, troppe le superficialità e gli errori commessi, alcuni anche in modo scientifico.

Veleni e lotte intestine, vendette trasversali fanno da retroscena ad una vicenda che ha del surreale.

A pagarne le conseguenze è il candidato del centro-sinistra Fabrizio Micari, destinato a rincorrere sondaggi e avversari fino all’ultimo giorno.

Nelle prossime ore si conosceranno i dettagli della sentenza del CGA che con ogni probabilità conferma quanto già deciso dai magistrati del Tar di Catania (leggi qui).

Crocetta nel frattempo si è già tolto il sassolino dalla scarpa, anzi 3, nominando tre fedelissimi alla guida delle Città Metropolitane al posto di Orlando, Bianco e Accorinti.

Se quest’ultimo tira un respiro di sollievo per un incarico che non gli è mai piaciuto, chi non l’ha presa bene è il sindaco Orlando.

Lunedì conferenza stampa del neo commissario Francesco Calanna che svolgerà le funzioni sia di Accorinti che di Romano. Il mandato commissariale in linea di principio dovrebbe durare fino alle elezioni dirette dei nuovi organi, ma non è detto che il futuro governatore non decida di sostituire i crocettiani con nuovi commissari.

Rosaria Brancato

di seguito LA SENTENZA

Il ricorso al Cga è stato presentato da uno dei candidati della lista Arcipelago, Nicola Barbalace che contestava la violazione di una serie di nome nonché l’eccesso di potere sotto alcuni profili normativi.

In particolare, si legge nella sentenza, il ricorrente eccepiva: “che il rifiuto opposto dal Cancelliere del Tribunale di Messina a procedere all’integrazione della documentazione relativa alla presentazione della Lista Arcipelago e la ricusazione ad opera dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale, si appalesano illegittimi in quanto la tardività del deposito di parte della documentazione prescritta non è imputabile a fatto o colpa dei delegati alla presentazione della Lista”

1. L’appello è infondato.

I ricorrenti lamentano la ingiustizia dell’impugnata sentenza per erroneo accertamento dei fatti, deducendo che il Giudice di primo grado:

– ha erroneamente ritenuto che i Sig.ri Rovito e Siragusano si siano presentati “nell’aula deputata alla ricezione delle liste” solamente alle 15,50, affermazione – questa – contraddetta dal verbale di ricusazione ove è verbalizzato che la lista provinciale dei candidati in questione è stata depositata alle 15,29;

– ed ha omesso di considerare che il ritardo con cui la documentazione è stata infine presentata (alle ore 16,08) è da imputare all’Amministrazione; e, nella specie, al pubblico ufficiale addetto alla ricezione degli atti presso la Cancelleria.

La doglianza è parte inammissibile, e per il resto infondata.

E’ in parte inammissibile in quanto il presunto errore imputato al Giudice di primo grado è irrilevante ai fini della soluzione della controversia.

Ciò che rileva, infatti, è che il carteggio contenente tutta la documentazione prescritta (rectius: tutta la documentazione che i Sig.ri Rovito e Siragusano intendevano depositare presso la Cancelleria al fine di ottenere l’ammissione alla competizione elettorale), è stato depositato solamente alle 16,08 e dunque oltre il termine stabilito perentoriamente dall’art.15 della L. reg. n.29 del 1951.

La censura è, per il resto, infondata in quanto non si vede come il ritardo occorso nella presentazione della documentazione possa essere imputato all’Amministrazione; e, nella specie, al soggetto addetto alla ricezione degli atti.

Per escluderlo è sufficiente leggere quanto affermato, scritto e sottoscritto di pugno nello stesso giorno in cui i fatti si sono verificati dallo stesso Sig. Siragusano.

Nell’istanza con cui chiede all’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Messina di integrare la documentazione, Egli afferma candidamente, infatti, di essersi accorto solamente alle 15,50 “della mancanza del retro della copia fotostatica della carta di identità di un candidato”; di essersi allora allontanato temporaneamente dal Palazzo di Giustizia (si annota testualmente) “portandosi inavvertitamente con sé lo zaino contenente parte della documentazione elettorale”; di essersi recato a “recuperare” il foglio del documento mancante; di essere rientrato solamente allorquando la porta del Palazzo di Giustizia era ormai chiusa (dunque – all’evidenza – dopo le 16,00); e che per tale ragione il suo collega Sig. Giovanni Rovito, che nel frattempo era rimasto dentro l’aula, era riuscito a depositare entro le 16,00 “solo parte della documentazione”.

Sicchè non resta che concludere che ai predetti soggetti non resti che “imputare sibi” la responsabilità di quanto avvenuto.

La tesi secondo cui almeno parte della responsabilità per quanto accaduto dovrebbe ricadere sul soggetto addetto alla ricezione degli atti, non può essere in alcun modo condivisa.

Dal sistema disegnato dal Legislatore mediante tali norme risulta chiaramente che il soggetto addetto alla ricezione della documentazione presso la Cancelleria del Tribunale non ha alcuna funzione di controllo in ordine alla completezza ed integrità della documentazione, dovendo limitarsi:

– ad accertare l’identità personale dei presentatori;

– a rilasciare ricevuta comprovante l’avvenuto deposito delle liste (al fine di attestare l’effettivo orario e la tempestività del deposito);

– e ad attribuire a ciascun depositante, secondo l’ordine di presentazione, un “numero di prenotazione” (al fine di cristallizzare la posizione di ciascuno per la materiale ed ordinata consegna della documentazione).

Mentre è evidente che ogni potere concernente la verifica della completezza della documentazione spetta, ai sensi dell’art.16 cit., all’Ufficio Centrale Circoscrizionale ed all’Ufficio Centrale Regionale.

1.2. Con il secondo mezzo di gravame gli appellanti lamentano l’ingiustizia dell’appellata sentenza deducendo che il Giudice di primo grado ha erroneamente posto a fondamento della propria decisione le testimonianze rese dal Sig. Siragusano e dal Sig.Rovito in altro giudizio.

Anche tale doglianza è inammissibile per l’inconducenza dell’argomentazione con essa veicolata.

Le dichiarazioni in questione contrastano, infatti, in ordine a fatti accaduti anteriormente al momento della scadenza del termine di presentazione della documentazione; mentre ciò che rileva – come già osservato – è che la documentazione pervenuta all’addetto alla ricezione delle Liste entro le ore 16,00 del 6 ottobre 2017 (e cioè allo scoccare del termine finale prescritto per il deposito) era incompleta.

E poiché, come già rilevato, la responsabilità per quanto accaduto non può che ricadere sui presentatori – e non certo su chi non aveva alcuna funzione di verificare la integrità della documentazione – ogni indugio ulteriore sugli specifici motivi personali che hanno determinato le singole condotte dei protagonisti (principali o marginali della vicenda) appare fuorviante.

1.3. Con il terzo mezzo di gravame gli appellanti insistono nel ritenere ingiusta la sentenza appellata in quanto basata su una sottovalutazione della asserita responsabilità del soggetto addetto alla ricezione della documentazione.

La doglianza è inammissibile in quanto meramente reiterativa delle precedenti.

1.4. Con il quarto mezzo di gravame gli appellanti lamentano l’ingiustizia dell’impugnata sentenza deducendo che il Giudice di primo grado ha sottovalutato la circostanza che il Sig. Siragusano ha trovato chiuse le porte del Tribunale e dell’aula destinata alla ricezione delle Liste.

La doglianza è infondata.

Gli appellanti non hanno provato che le porte in questione siano state chiuse prima delle 16,00 e dunque durante il periodo di tempo dedicato all’operazione pubblica della presentazione delle Liste.

Per il resto la trasparenza delle operazioni avvenute dopo le 16,00 è assicurata da altre misure.

1.5. Con il quinto e con il sesto mezzo di gravame gli appellanti lamentano l’ingiustizia dell’impugnata sentenza deducendo che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la consegna della documentazione dopo la scadenza del termine per soli pochi minuti potesse alterare la par condicio fra i candidati (o fra le liste dei candidati); e che in ogni caso avrebbe dovuto prevalere il c.d “favor partecipationis” alla competizione elettorale. La doglianza non merita condivisione.

L’introduzione nell’Ordinamento di termini perentori è finalizzata al loro inderogabile rispetto. In tutte le fattispecie di procedure concorsuali o competitive, il mancato rispetto dei termini può costituire oggetto di doglianza da parte di chi li abbia pedissequamente (e magari con fatica) rispettati.

Ed altera certamente la par condicio creando margini di incertezza incompatibili con il principio della certezza del diritto e delle regole.

1.6. Con il settimo mezzo di gravame gli appellanti lamentano l’ingiustizia dell’impugnata sentenza deducendo che il Giudice non ha valorizzato la circostanza che i presentatori avevano riposto legittimo affidamento sull’avvenuta attribuzione, al momento della presentazione della documentazione, del numero di prenotazione,

La doglianza è parte inammissibile e comunque infondata.

Inammissibile in quanto reiterativa di una precedente censura.

Ed infondata per quanto già rilevato. Nessun affidamento, invero, poteva essere riposto su chi non svolgeva alcuna funzione di verifica sulla integrità e completezza della documentazione.

In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso va respinto-

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

3 commenti

  1. DEUS LAUDANDA E’ QUESTO HA GOVERNATO UNA DELLE PIU’ GRANDI REGIONI D’ITALIA. E’ MANIFESTAMENTE CHIARO CHE PER FARE POLITICA NON BASTANO PROCLAMI DI RIVOLUZIONI RIVOLTE BARRICATE OCCUPAZIONI DI SCUOLE, LA POLITICA E’ ALTRA. CROCETTA, CROCE DELLA SICILIA E DELL’ITALIA, AL PARI DEI SUOI COMPAGNI DI PARTITO E POLITICA HANNO DISTRUTTO L’ITALIA E LA SICILIA. ORA BASTA! IL TEMPO DEL ’68 LO DOBBIAMO CHIUDERE PER SEMPRE, O SARA’ LA FINE DI TUTTO E DI TUTTI. STIAMO SCHERZANO COL FUOCO ED IL FUOCO E’ GIA’ IN ITALIA. ORA BASTA CON PROCLAMI O DICHIARAZIONI DI CD “INTELLETTUALI” O RADICAL CHIC. CROCETTA HA DIMOSTRATO CHE NON E’ CAPACE NEANCHE DI RISPETTARE GLI ORARI E LE ORDINANZE, FORSE CREDEVA DI ESSERE IL PADRE ETERNO DOVE A LUI E’ TUTTO CONCESSO.

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  2. Non poteva andare diversamente esito scontato , i termini perentori vanno rispettati , la proposizione del ricorso è solo l’accentuazione di un comportamento arrogante e poco rispettoso della legge , personaggi non abituati a dire abbiamo sbagliato

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  3. Farsa gigantesca, e non altro. Il posto al Parlamento lo ha assicurato, non consideriamo più !

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