Catalioto risponde a Dell’Acqua: «Il Regolamento Tares non può avere effetto dal primo gennaio 2013»

Botta e risposta tra il dirigente comunale ai tributi Romolo Dell’Acqua e l’avvocato amministrativista Antonio Catalioto. Non si è fatta attendere la replica del legale dopo le dichiarazioni al vetriolo del funzionario di Palazzo Zanca, che lo ha accusato dire «sciocchezze» circa l’irretroattività del Regolamento Tares (vedi articolo a parte)

Dell’Acqua,infatti, confutando la tesi sostenuta da Catalioto dalle pagine del nostro giornale , ha affermato che il regolamento può essere applicato anche retroattivamente, e quindi nel caso del tributo sui rifiuti introdotto dal Comune di Messina a partire dal rimo gennaio 20123, perché l’articolo 52 del decreto legislativo n°446 del 1997 è stato modificato in tale direzione.

Spiegazione a cui segue la controdeduzione dell’avvocato messinese che, leggi alla mano- in una nota inviata alla nostra redazione- chiarisce: « La supponenza non mi appartiene. Avrei gradito che il Dirigente, esercitando legittimamente e liberamente il proprio diritto di critica, avesse puntualmente richiamato il dato normativo di modifica dell’art. 52»

«Verosimilmente lo stesso ha voluto fare riferimento all’art. 5 del D.L. 102/13 come convertito dalla L. 28/10/2013 n. 124 che così recita “Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti… »

«L’art. 8 richiamato al primo comma – continua Catalioto – sposta al 30 novembre il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, mentre al secondo comma dispone “Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione».

Le diposizioni di legge citate, servono a Catalioto per confermare la sua tesi , in virtù della quale «il regolamento sulla TARES, approvato con delibera di C.C. 78/C del 12/11/13 è divenuto efficace soltanto dall’avvenuta pubblicazione, senza effetti retroattivi. Conseguentemente le tariffe del tributo, ancorché approvate entro il 30 novembre, a mio avviso, non potrebbero trovare attuazione dal 1 gennaio 2013 per difetto di efficacia fin da tale data dell'atto presupposto (il regolamento)».

In riposta a quanto dichiarato da Dell’Acqua, Cataliato “dedica” anche una battuta al dirigente ai tributi:«Certo mi verrebbe da dire Dell’Acqua chi? Ma non mi permetto non vorrei si dimettesse!!!»

A conclusione della sua nota,torna però serio e precisa: «Colgo l’occasione per puntualizzare che non ho mai incitato alla disobbedienza fiscale, come qualcuno ha voluto insinuare, ma semplicemente esposto delle riflessioni su un problema gravemente avvertito da tutta la cittadinanza». (DLT)