Amministrative 2013: il Cga si è riservato la decisione sull’appello

Va in decisione l’appello per il ricorso contro l’elezione a sindaco di Renato Accorinti, alle amministrative 2013.

I magistrati del Cga, Raffaele Maria De Lipsis, Marco Lipari, Silvia La Guardia (relatore), Marco Baricelli, Alessandro Corbino e Giuseppe Mineo, che oggi hanno discusso la causa si sono riservati di decidere.

I tempi non saranno comunque brevi, e trascorrerà non meno di un mese prima di poter sapere se l’appello presentato dall’avvocato Silvano Martella a febbraio per contro di Alessia Currò, Giovanna Venuti e Giovanni Cocivera, contro la sentenza del Tar, è stato ritenuto ammissibile o meno.

Nel primo caso si procederà con la riapertura dei plichi, nel secondo sarà confermata la decisione dei giudici amministrativi di primo grado che a gennaio hanno ritenuto inammissibile il ricorso.

Secondo i ricorrenti proprio quella sentenza di fine gennaio presentava elementi tali da aprire la strada al ricorso. La sentenza impugnata infatti sottolineava l’assenza di indicazioni, da parte dei ricorrenti, in merito a quale avrebbe dovuto essere il risultato corretto: “Tuttavia, per nessuna delle sezioni individuate in ricorso i ricorrenti precisano quali dovrebbero essere i risultati corretti, …..Per molte delle sezioni per le quali erano ravvisabili lacune nei verbali risulta che l’Ufficio Centrale ha ricavato i dati sui voti traendoli direttamente dalle tabelle di scrutinio, senza ricorrere ad esse laddove il dato risultava ricostruibile con ragionevole certezza indipendentemente dalle irregolarità formali o dalle omissioni parziali dei verbali”.

Nell’appello il legale sottolinea come sia proprio la carenza delle tabelle di scrutinio la motivazione che ha spinto i ricorrenti a rivolgersi al Tar: le tabelle utilizzate in mancanza dei verbali “in molti casi non erano quelle ufficiali all’interno del plico sigillato. Spesso infatti l’Ufficio Centrale, in assenza della tabella, riteneva del tutto illegittimamente, di utilizzare la copiaccia informale che era stata consegnata al Segretario Comunale: tale copia era, ovviamente, priva di ogni valore formale e di ogni garanzia di autenticità”.

Sempre nella sentenza del Tar, il ricorso non avrebbe spiegato neanche “in quale modo tale eventuale discrasia avrebbe influito sull’esito finale. In sostanza, i ricorrenti non riescono a dimostrare che dagli affermati vizi di verbalizzazione delle sezioni, sia effettivamente derivata una alterazione del risultato elettorale”.

Secondo l’avvocato Martella, che ha predisposto l’appello al Cga non è possibile fornire alcuna prova evidente dell’alterazione del risultato elettorale dal momento che mancano i verbali di contestazione: “L’unico modo per dimostrarlo sarebbe stato fotografare i singoli voti, ma è chiaramente un’attività illecita. In merito alla possibile alterazione del risultato elettorale si ribadisce che a fronte di una differenza di appena 59 voti rispetto al quorum richiesto, le censure proposte ne investono quasi un migliaio!”.

Il dato contestato, tra l’altro, è quello attestato dall’Ufficio Elettorale, basandosi, come si legge, non sui regolari verbali delle sezioni o nelle tabelle di scrutinio ma: “In alcune sezioni facendo ricorso ai dati del CED, per altre attraverso l’ interpello del Presidente e del Segretario di Seggio; per altre non compilando alcune pagine; altre ancora mediante la somma dei dati risultanti su altre pagine del verbale;· per altre ricorrendo alla copia delle tabelle di scrutinio informalmente detenute presso la Segreteria Comunale. Tali circostanze investono un numero di voti di circa 50 volte superiore rispetto al valore numerico che ha determinato la mancata elezione diretta del candidato avv. Felice Calabrò”.

Paradossalmente a “giustificare” il ricorso è proprio la situazione che riguarda l’accertamento del voto, e che la sentenza del Tar richiama.

L’avvocato Martella nel ricorso cita poi la sentenza del Cga n.46/2014 a in base alla quale sono state rifatte le elezioni regionali in 9 sezioni della Provincia di Siracusa.,

Il legale ricorda come il Cga in questo caso abbia fissato nuove elezioni solo nelle sezioni interessate perché esistono alcune operazioni elettorali ritenute tassative dalla legge: “La violazione di tali regole imporrebbe l’obbligo di annullare le operazioni di voto indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente riesca a dare la prova che le irregolarità rilevate siano tali da incidere sul risultato elettorale trattandosi di regole poste a presidio della legittimità, trasparenza e regolarità della votazione e dello scrutinio”.

Martella ha quindi oggi confermato le richieste dell’appello e quindi ha chiesto di riformare la sentenza n. 280/2014 del TAR di Catania sul ricorso n.1738/2013 RG e, disporre l'annullamento dell’atto di proclamazione alla carica di Sindaco del Comune di Messina del prof. Renato Accorinti del 25.6.2013; di tutti i verbali dell'Ufficio Centrale Elettorale, compresi il verbale delle operazioni elettorali relative al primo turno del 12/13.6.2013; il verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale del turno di ballottaggio del 25.6.2013; i verbali delle operazioni di scrutinio dei seggi indicati relativi al primo turno.

Il Cga si è riservato di decidere, ma sui tempi è inutile pensare che saranno brevi.

Rosaria Brancato