Amam, ex Cea: no del giudice a contratti di lavoro a tempo indeterminato

MESSINA – Il giudice del lavoro del Tribunale di Messina, Elisabetta Palumbo, con quattro ordinanze depositate ieri ha definito quattro dei tredici giudizi proposti dagli ex lavoratori Cea (patrocinati dall'avvocato Vincenzo Messina) proposti da questi ultimi per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da subordinato a tempo determinato, in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ordinando altresì all'Amam (patrocinata dall'avvocato Carmelo Moschella) di pagare al ricorrente tutte le somme ad oggi maturate e dovute dal 7 settembre 2018 fino a quello della effettiva riassunzione.

Il giudice del lavoro, ritenendo fondate le eccezioni sollevate da Amam Spa ha respinto i quattro ricorsi condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Il ricorso ex art. 700 era stato proposto da tredici lavoratori, i quali avevano chiesto al Tribunale del lavoro di Messina che venisse disposta in via d’urgenza l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 81/2015, e comunque venisse ordinata all’Amam la trasformazione del rapporto di lavoro da subordinato a tempo determinato, in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ordinando altresì alla società di pagare al ricorrente tutte le somme ad oggi maturate e dovute dal 7 settembre 2018 fino a quello della effettiva riassunzione.
Il lavoratori, a fondamento della loro domanda hanno evidenziato di essere stati assunti unitamente ad altri lavoratori con contratto a tempo determinato part-time che veniva via via prorogato nel tempo fino al 6 settembre 2018, deducendo che dall’1 settembre 2017 al 7 settembre dello stesso anno gli stessi avevano continuato a svolgere le proprie funzioni presso l’Amam come se il contratto fosse stato ulteriormente prorogato tanto da venire regolarmente retribuito.

Hanno altresì rilevato che comunque alla luce di quanto rappresentato, avevano effettuato un numero di giorni lavorativi che superava i 36 mesi tanto da fare scattare l’obbligo per il datore di lavoro di assumere lo stesso a tempo indeterminato. Infine ritenevano sussistere il periculum in mora ravvisabile non solo nella condizione di disagio economico in cui gli stessi si erano ritrovati, ma anche nel fatto che la brusca interruzione del rapporto di lavoro, unitamente alla scarsità di personale di cui disponeva l'Amam, era idonea a creare un pregiudizio irreversibile alla collettività per i connessi problemi alla regolare distribuzione dell’acqua.
Radicatosi il contraddittorio, l’Amam si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti cautelari del giudizio instaurato, eccependone l’inammissibilità avendo i ricorrenti stipulato con il direttore generale di Amam Spa un verbale di transazione e conciliazione in sede sindacale, laddove le parti si erano date atto come da impegni assunti in sede di verbale di intesa, che si sarebbe proceduto alla stipula di ulteriore contratto in deroga.