Tre proposte per la raccolta differenziata

Certochemarrabbio, quando nel Regolamento Edilizio, già superato tecnicamente, all’atto della sua redazione, non si prevedono articoli, finalizzati ad obbligare e favorire la raccolta differenziata, perché, anche nella civile Milano, l’allora sindaco Albertini, obbligò con la forza, negli anni novanta, i milanesi, che non ne volevano sapere di differenziare i loro rifiuti, predisponendo una severa disciplina, inserita nei vari Regolamenti, di cui a Messina non c’è traccia.

Quindi in vista del nuovo piano regolatore, faccio dono, all’ing .Giovanni Caminiti,, di tre articoli, da proporre alla Giunta e poi al Consiglio Comunale, da inserire nel regolamento edilizio, altrimenti quando parliamo di differenziata, facciamo ridere i polli.

Art. (Obbligo di conferimento)

1. I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili raccolti all’interno delle

abitazioni, delle scale, dei corridoi, in generale dei locali abitati e degli annessi recintati,

devono essere conferiti, anche in modo differenziato, a cura degli abitanti in contenitori

conformi alle disposizioni vigenti, collocati nei depositi di cui all’articolo seguente.

2. Nelle nuove costruzioni devono essere previsti spazi per la raccolta

differenziata tali da garantire il decoro dell’edificio e dell’ambiente circostante. Tali

spazi non vengono computati nella superficie lorda di pavimento.

3. Le canne di caduta sono vietate.

Art. (Locale deposito)

1. I fabbricati devono disporre di un locale deposito destinato esclusivamente ad

accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani.

2. Detto deposito deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti anche con

mobilità ridotta ed avere dimensioni tali da contenere una quantità di rifiuti non inferiore

a litri 4,50 per ogni abitante. L’integrità del contenitore deve essere garantita sia nel

locale deposito che durante il trasporto da questo ai punti di prelievo, conformemente

alle disposizioni vigenti.

Art. (Caratteristiche del locale deposito)

1. Il locale deve avere:

a) altezza minima di m. 2 e superficie adeguata, secondo i parametri indicati

nell’articolo precedente, e comunque non inferiore a mq. 2;

b) porta metallica a tenuta, di dimensioni minime di m. 1,00 per m. 1,80;

c) pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio,

impermeabile e facilmente lavabile;

d) torrino esalatore collocato ad una distanza di almeno m. 10 dall’apertura del

più vicino locale abitabile, qualora l’immondezzaio non faccia parte del

corpo del fabbricato, ovvero prolungantesi oltre il colmo del tetto nel caso

contrario;

e) possibilità di allacciamento ad una presa d’acqua con relativa lancia dotata di

una opportuna apparecchiatura di antisifonaggio;

f) scarichi sifonati dell’acqua di lavaggio;

g) accorgimenti tali da assicurare un’adeguata difesa antimurina e antinsetti.

Caro ingegnere Giovanni Caminiti, modifichi pure l’articolato in dono, ma nacati, altrimenti affogheremo nella spazzatura, oppure vogliamo arricchire l’oscuro mondo delle discariche?
Nino Depetro