Casa, immobili e condominio in pillole

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venerdì 07 Dicembre 2018 - 05:57

Informazioni, pareri, risposte sulle maggiori problematiche e domande che riguardano il settore fornite da Confedilizia Messina

Locazione

Il conduttore ha diritto ad un’abitazione senza barriere architettoniche?

Non rientra tra gli obblighi del locatore fornire al conduttore disabile un immobile privo di barriere architettoniche, la cui eliminazione resta un onere dell’inquilino, salvi diversi accordi contrattuali.

In ipotesi di successivo rilascio dell’immobile, il conduttore che abbia apportato modifiche all’appartamento locato non ha diritto ad indennità per i miglioramenti apportati seppure volti all’eliminazione di barriere ed è tenuto alla riduzione in pristino. Qualora tuttavia, vi sia stato il consenso del locatore, questi avrà l’obbligo di pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

Condominio

Divieto di farsi rappresentare in assemblea

Un quesito ricorrente in ambito condominiale riguarda la possibilità di vietare ad un condòmino di farsi rappresentare in assemblea. Per rispondere, occorre premettere che la materia è regolata dal novellato art. 67 disp. att. c.c. – norma definita inderogabile dal successivo art. 72 – il quale in particolare, al primo comma, dispone espressamente che “ogni condòmino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante”, precisando, altresì, che, “se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale”. Discende da quanto precede, allora, che non si può vietare ad un condòmino di delegare qualcun altro a partecipare, in sua vece, all’assemblea. E ciò quand’anche il divieto in questione sia contenuto in un regolamento di origine contrattuale. Va, tuttavia, evidenziato come secondo la giurisprudenza formatasi in relazione al previgente testo del citato art. 67, un regolamento di condominio (anche assembleare) ben possa limitare il numero delle deleghe di cui può essere portatore, in assemblea, un singolo condòmino (Cass. sent. n. 853 del 28.3.’73 e, più recentemente, Cass. sent. n. 5315 del 29.5.’98). E siccome si tratta di una conclusione che – per il suo carattere generale – può ritenersi valida anche dopo la riforma, conseguenza di tutto questo è che il diritto di farsi rappresentare in assemblea se non può essere escluso può ritenersi comunque oggetto di regolamentazione. Naturalmente, ove i condòmini siano più di venti e il regolamento preveda un limite più alto rispetto a quello previsto dalla legge (non limitandosi, quindi, a disciplinare la materia entro i confini individuati dal legislatore, ma superando tali confini), si applicherà la regola secondo cui – come abbiamo visto – “il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale”.

DOMANDE FLASH

Quesito

Si domanda se un regolamento di condominio possa vietare ad un condomino di mutare la destinazione dell’unità immobiliare di sua proprietà da abitazione ad ufficio.

Risposta

La risposta è affermativa purché il regolamento in questione sia di origine contrattuale.

Quesito

Si domanda quale sia il quorum necessario e sufficiente, in prima e seconda convocazione, perché l’assemblea si possa dire regolarmente costituita.

Risposta

In prima convocazione, tanti condòmini che rappresentino la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio; in seconda convocazione, tanti condòmini che rappresentino un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio

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