La sentenza del Tar che alleggerisce il piano di riequilibrio. Ma il ricorso è dietro l’angolo

Palazzo Zanca 1, Franza 0. Il gol lo ha segnato il Tar e la metafora calcistica non poteva mancare, visto che si parla di stadi e che ad avanzare ricorso era stato il Football Club Messina, la società calcistica cittadina fallita nel 2008. In ballo c’è un maxi risarcimento da 140 milioni di euro, una cifra enorme che affosserebbe ancor di più le già disastrate casse comunali.

Concluse le fatiche sportive, sono invece proseguite quelle legali contro il Comune. Il primo round non ha però arriso ai Franza, che adesso dovranno decidere se continuare nella battaglia legale anche al Cga, oppure se accettare la “sconfitta”.

Prima di cantar vittoria, da palazzo Zanca si attende di conoscere l’esito definitivo della vicenda giudiziaria. Se, infatti, dovesse fermarsi qui o se anche il Cga dovesse confermare il verdetto espresso dal Tribunale Amministrativo, tutto si tradurrebbe in una boccata d’ossigeno sul piano di riequilibrio finanziario proposto dal Comune. Che, a dire il vero, era già in partenza abbastanza fiducioso sull’esito del giudizio, tanto da valutare il debito potenziale con una percentuale di rischio di solo il 25 %, così come altri 15 milioni relativi ad altre vicende, inserendo nel piano di riequilibrio quasi 39 milioni di euro. Una somma che potrebbe compensare l’eventuale cattivo esito di altre perdite latenti.

Oltre ai 110 milioni di debiti certi, infatti, il Comune deve far fronte anche a 428 milioni di debiti potenziali, suddivisi per percentuale di rischio, che si ridurrebbero a 288 milioni in caso di buon esito definitivo della contesa con l’Fc Messina. Di questi, nel piano di riequilibrio, 75 milioni sono stati calcolati per intero, con una percentuale di rischio preventivata del 100 %, mentre 198 milioni con una percentuale di rischio del 50 %, quindi 99 milioni, oltre ai 155 milioni già detti (140 milioni contesa con Fc Messina e 15 milioni derivanti da altro) con una percentuale di rischio del 25 %, vale a dire 39 milioni.

Nel piano di riequilibrio sono così calcolati 323 milioni di euro, dati dalla somma dei 110 milioni di debiti certi più i 213 milioni (75 + 99 + 39) di debiti preventivati, ma che in realtà potrebbero ridursi o aumentare.

Nel frattempo, il Comune incassa un primo risultato positivo dal Tar. Nel testo della sentenza si ripercorre l’intera vicenda, che prende il via il 30 giugno 2004 quando “l’Fc Messina, già titolare di concessione annuale per l’uso e la gestione degli stadi Celeste e San Filippo presentava una proposta di project financing per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale per lo sport, tempo libero, cultura e annesse attività commerciali; tale procedura era poi abbandonata e la medesima società, con istanza del 12 agosto 2005, chiedeva al Comune di Messina una sostanziale modifica della concessione annuale sino a quel momento ottenuta che prevedesse tra l’altro l’impegno della società di eseguire la copertura dello stadio San Filippo per una spesa prevista di 12 milioni con un contributo di 1 milione e 800mila euro a titolo di cofinanziamento pubblico dell’opera; il prolungamento della concessione della struttura sportiva per 15 anni o per il maggiore/minore periodo necessario all’erogazione di un mutuo da parte dell’Istituto di Credito Sportivo finalizzato alla realizzazione della copertura dello stadio San Filippo; la concessione alla società Fc Messina, per almeno cinquant’anni, del diritto di superficie su alcune aree limitrofe ai due stadi, anche al fine di consentirne lo sfruttamento economico e commerciale”.

Solo diciotto giorni dopo, il 30 agosto 2005, con la deliberazione numero 65/C, il Consiglio comunale approvava lo schema di accordo procedimentale, sottoscritto poi dalle parti il 27 marzo 2006. Già il 30 marzo 2006, l’Fc Messina ha conferito alla controllata Mondo Messina Service srl il ramo d’azienda riguardante le attività collaterali a quelle sportive e, quindi, sostanzialmente a tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla stipulazione dell’accordo procedimentale.

Il 1. dicembre 2006 interveniva però a gamba tesa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che diede parere negativo riguardo alla regolarità e alla conformità delle regole comunitarie della convenzione stipulata tra la società Fc Messina ed il Comune di Messina. In particolare l’Avcp rilevava – si legge nella sentenza – “la non conformità della costituzione del diritto di superficie su aree pertinenziali esterne agli impianti sportivi per a realizzazione, tra l’altro, di attrezzature per il tempo libero con annessi servizi commerciali”. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici aveva inoltre ribadito il principio in base al quale l’affidamento delle concessioni dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune sono assoggettate alle procedure di evidenza pubblica.

Per superare l’ostacolo, con deliberazione numero 11/C del 28 marzo 2008, il commissario straordinario del Comune di Messina, Gaspare Sinatra, approvò lo schema della Convenzione avente ad oggetto un accordo integrativo dell’originario accordo con il quale si precisavano le ulteriori fasi procedimentali e si affermava la necessità del preventivo pronunciamento del Consiglio Comunale sulla variante al Prg, necessaria di una destinazione coerente con le ipotesi progettuali concordate ai fini dell’attribuzione alle aree pertinenziali agli impianti sportivi. L’atto integrativo non è stato comunque mai sottoscritto.

Nel frattempo, l’11 luglio 2008 l’Fc Messina rinunciava alla disputa della stagione calcistica 2008-2009.

In questa serie di eventi, il Comune di Messina, dopo aver assunto diversi pareri legali e aver comunicato alla società l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela delle deliberazioni 65/C del 8 marzo 2005 e 11/C del 28 marzo 2008, proponeva una delibera di annullamento delle predette deliberazioni che veniva approvata dal Consilio Comunale con delibera numero 34/C del 22 luglio 2009.

Il curatore fallimentare dell’Fc Messina ha impugnato il provvedimento, chiedendo l’annullamento dello stesso; l’accertamento dell’inadempimento del Comune di Messina agli obblighi derivanti dall’accordo procedimentale e, in via subordinata, l’accertamento della legittimità dell’inerzia mantenuta dall’ente sulla procedura di project financing promossa nel 2004 dalla società Fc Messina; ha infine formulato richieste risarcitorie per i danni conseguenti alla mancata possibilità di sfruttamento della concessione

Al ricorso dell’Fc Messina, si collega anche un altro ricorso, notificato in data 30 dicembre 2009 e proposto dalla Mondo Messina Service, che impugna lo stesso provvedimento di annullamento in autotutela già oggetto dei ricorso proposto dalla curatela fallimentare della società di calcio.

Arriviamo ai giorni nostri ed agli eventi dell’ultimo anno. Il 25 novembre 2013 viene firmato l’atto di fusione per incorporazione della società Mondo Messina Service nell’Fc Messina e la messa in liquidazione di quest’ultima.

Con memoria del 7 febbraio 2014, il Comune di Messina ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in conseguenza dell’atto di cui sopra, ma con memoria del 15 febbraio 2014 la società Fc Messina ha replicato affermando di mantenere integro l’interesse al ricorso, anche in funzione della connessa domanda risarcitoria.

Il 24 settembre 2014 viene depositata la sentenza. Secondo il Tribunale amministrativo, il Comune di Messina ha legittimamente proceduto in autotutela all’annullamento delle delibere oggetto del ricorso. Il Tar, con una lunga serie di motivazioni, respinge infatti il ricorso dell'Fc Messina e dichiara improcedibile il ricorso della Mondo Messina Service.

Danila La Torre – Marco Ipsale