Gettoni di presenza da restituire alla Regione. Le controdeduzioni della consigliera Fenech

Dopo la nota inviata dagli ispettori della Regione con la quale si invita il Comune a procedere per il recupero dei gettoni di presenza irregolarmente incassati, interviene la consigliera comunale Lucy Fenech, capogruppo della lista Renato Accorinti sindaco.

Avendo approfondito l’argomento fin dall’inizio del mio mandato elettorale, studiando, nel merito, oltre che il nostro Statuto e Regolamento comunale, anche la legge regionale 30 del 23/12/2000, il Testo Unico degli Enti Locali e decine di Regolamenti comunali di altre città italiane, spero di poter dare un utile contributo per le opportune controdeduzioni da fornire all’Ente regionale.

Sul rilievo c) dell’ente regionale, ossia sulla corresponsione di gettoni di presenza per sedute deserte, ho già espresso in diversi contesti ufficiali la mia posizione in merito (si veda la Delibera N. 80 del 30.09.2013, bocciata dal consiglio comunale il 31.03.2014; i verbali delle tre Commissioni consiliari e dei 4 consigli comunali in cui si è discusso della suddetta proposta di delibera; ed infine la lettera indirizzata al Segretario Generale con oggetto “corresponsione dei gettoni di presenza per sedute deserte n. 55786 del 10.03.2015). In tutte le suddette occasioni ho documentalmente evidenziato come la partecipazione a sedute deserte non potesse considerarsi effettiva.

Sui rilievi a) e b) mi preme sottolineare quanto segue:

La comunicazione della regione è decisamente poco chiara quando parla di “soggetti diversi dai consiglieri che nell’espletamento delle funzioni proprie partecipano, quali legittimi componenti, alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni delle quali sono componenti”. Se per “soggetti diversi” si intendono i capigruppo consiliari, è fondamentale sottolineare, che i capogruppo consiliari sono inequivocabilmente e a tutti gli effetti consiglieri comunali.

La corresponsione dei gettoni di presenza ai capigruppo per la partecipazione alle Conferenze dei Capigruppo trova legittimità nel fatto che il Regolamento del Consiglio comunale espressamente prevede all’art. 47 comma 12 che “La riunione della Conferenza dei Capigruppo è equiparata, ai fini delle disposizioni di cui al presente regolamento, alla seduta delle Commissioni permanenti” e all’art.53 comma 1 “(..) La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente”. È per tale esplicita regolamentazione, assente in molti altri regolamenti comunali, che la Conferenza dei capigruppo può prevedere così come per le Commissioni consiliari permanenti una corresponsione dei gettoni di presenza.

Riguardo alla partecipazione dei capigruppo alla Commissioni consiliari permanenti il Regolamento comunale prevede all’art. 55bis, comma 1 “Alle Commissioni consiliari permanenti partecipano di diritto i Consiglieri ad esse assegnati ed i Capi gruppo consiliari, o loro sostituti da essi delegati.” È indubbio pertanto che non vi sia alcuna diversità di titolarità di partecipazione tra i consiglieri assegnati e i capigruppo!

L’art. 55bis comma 2, conferma, inoltre, non solo la legittima titolarità di partecipazione dei capigruppo, identica a quella dei consiglieri assegnati, ma anche l’eguale diritto di corresponsione dei gettoni di presenza. Il comma afferma, infatti, che “I Consiglieri comunali che ne abbiano interesse, possono assistere volontariamente alle sedute di Commissioni consiliari, ove non sono membri titolari. In quest’ultimo caso, non hanno diritto a emolumenti né ad attestati di presenza”. Questo comma dunque distingue chiaramente i casi di non titolarità, e in questi casi, il non aver diritto alla corresponsione del gettone di presenza.

È inequivocabile quindi, che la partecipazione alle commissioni consiliari dei capigruppo e dei loro legittimi sostituti delegati (art. 55bis comma1), non può essere in nessun modo equiparata a quella di meri uditori, prevista in un apposito comma dal Regolamento.

Riguardo al diritto di voto dei Capigruppo nelle Commissioni Consiliari permanenti è doveroso sottolineare che né il regolamento comunale, né la delibera consiliare 67C dell’01/08/2013 con la quale vengono istituite le commissioni consiliari permanenti stabilisce che i capigruppo non debbano votare. Questa è una prassi consolidata delle vecchie consiliature che andrebbe immediatamente cambiata. Nel rispetto del Regolamento, infatti, i capigruppo presenti legittimamente alle commissione consiliari dovrebbero avere gli stessi diritti degli altri membri di diritto, quindi anche il diritto al voto.

In ogni caso, il “non voto” dei consiglieri capigruppo che partecipano alle commissioni, nulla può avere a che vedere con l’effettiva partecipazione alle commissioni consiliari permanenti! infatti:

Se l’effettiva partecipazione fosse legata meramente all’esercizio del voto questa considerazione varrebbe indubbiamente, non solo per i capigruppo ma per tutti i consiglieri comunali ogni qual volta la partecipazione alle commissioni consiliari non preveda l’esercizio del voto. Si rammenta che la maggior parte di Commissioni consiliari, per la loro specifica natura diversa dal Consiglio Comunale del quale sono articolazioni, potrebbe svolgersi senza alcun esercizio del voto.

E’ evidente che i sopralluoghi, le audizioni, gli approfondimenti, la valutazione degli atti, il diritto d’iniziativa nell’elaborare atti prevedano un lavoro ed una partecipazione effettiva che nulla ha a che vedere con la mera votazione di un atto che si riduce ad uno spazio temporale brevissimo all’interno del lavoro delle commissioni consiliari permanenti.”

È indubbio, per tutto quanto sopra espresso, che i rilievi a) e b) dell’ente regionale non costituiscano in alcun modo una violazione dell’art. 19 e 19bis della l.r. n.30 del 23.12.2000! Essa, infatti, prevede (così come il TUEL) la corresponsione dei gettoni di presenza per l’effettiva partecipazione dei Consiglieri alle Commissioni consiliari permanenti e al Consiglio comunale.

Pertanto se l’ente regionale contesta la legittimità nell’essere membri di diritto dei capigruppo delle Commissioni Consiliari permanenti va contro il Regolamento Comunale dichiarando illegittimo l’art.55bis. E la responsabilità di un’eventuale illegittimità del Regolamento comunale può ricadere sui consiglieri-capogruppo di questa consiliatura??!

Se il Regolamento dell’ente, al contrario, non presenta illegittimità contestate dall’ente regionale, è indubbio che i consiglieri capigruppo, membri di diritto delle commissioni consiliari permanenti, che abbiano effettivamente partecipato ad una seduta in cui si sono svolti i lavori, impiegando tempo, energia, passione, lavoro, abbiano diritto alla corresponsione del gettone di presenza al pari degli altri consiglieri membri.

Il Consigliere Comunale

Lucia Fenech