Coronavirus

Messina zona ultrarossa dal 18 al 28 gennaio. Ecco l’ordinanza De Luca

L’ordinanza è in vigore dal 18 gennaio (lunedì) fino al 28 gennaio. Vi sono però alcune misure (quelle per la chiusura di parrucchieri e Barbieri) che entreranno in vigore da mercoledì 20 gennaio. Ecco di seguito le disposizioni che riguardano Messina e la zona ultrarossa. I principi generali relative alla mobilità e agli spostamenti sono quelli stabiliti dall’ordinanza di Musumeci, così come la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è disposta in base a quanto previsto dal provvedimento regionale che dà facoltà ai sindaci di decider sulla sospensione dell’attività scolastica in presenza.

Gli spostamenti

E’ fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane consentito il transito nel territorio comunale, in entrata ed in uscita, per una persona per volta per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Spostamenti per necessità

Fermo restando il divieto, stabilito nell’Ordinanza Presidenziale n. 10 del 16/01/2021, di spostamento verso una sola abitazione privata abitata nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, sono sempre consentiti gli spostamenti che siano originati da ragioni di necessità.

Divieto di circolazione

E’ fatto divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.

Attività motoria

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ consentito svolgere attività sportiva individuale sempre nel rispetto del distanziamento sociale e solo all’aperto, nelle fasce orarie delle 07,00-10,00 e delle 18,00-20,00.

Ecco chi resta aperto

E’ disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita dei generi alimentari ed assimilati, per le edicole, i tabacchi, le farmacie, la parafarmacie e gli esercizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di carburante per mezzi con autotrazione e che devono osservare il seguente orario di apertura dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con facoltà di avvalersi dell’orario continuato, e chiusura per i giorni festivi.

L’elenco di chi può aprire

Sono altresì sospese le attività di vendita al dettaglio elencate all’Allegato 23 del DPCM 14 gennaio 2021 fatta eccezione per le seguenti attività:

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

● Commercio al dettaglio di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

● Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

● Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici che si trovino all’interno di ospedali, uffici pubblici non aperti al pubblico;

Le superiori attività devono osservare il seguente orario di apertura dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con facoltà di avvalersi dell’orario continuato.

Chi chiude può fare domicilio

Le restanti attività richiamate nell’Allegato 23 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, con l’eccezione delle attività  di  cui  all’art.  9,  restano  sospese  nel  periodo  fino  al  28  gennaio  2021  e possono esercitare la vendita mediante il servizio di consegna a domicilio

Mercati e centri commerciali

E’ disposta la sospensione dell’attività dei mercati di generi alimentari e non alimentari.Nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, con orario di apertura ordinario dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Le farmacie rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio di generi  alimentari  e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Locali chiusi. Divieto di asporto

E’ disposta la sospensione delle  attività  dei servizi di ristorazione (fra cui  bar, pub,  ristoranti, gelaterie,   pasticcerie),  ad   esclusione   delle   mense   e  del   catering  continuativo  su   base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocollo o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita  la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dalle ore 08,00 alle ore 24,00. E’ fatto divieto di esercitare la vendita con asporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio  e rifornimento  carburante  situati  lungo  la rete  stradale,  autostradale  e all’interno  delle stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio.

Tutte le scuole chiuse

La chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari (per questi ultimi fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.5), della Scuola dell’Infanzia e Asili Nido, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina per consentire la già programmata esecuzione dei tamponi per lo screening della popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da COVID 19 che prenderà avvio a decorrere dal 23 gennaio 2021.

Screening

Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Ufficio Politiche Scolastiche avrà cura di sovrintendere alla campagna di esecuzione dello screening della popolazione scolastica, mediante attestazione e trasmissione giornaliera al Sindaco, all’Asp ME, ed all’Ufficio Scolastico Provinciale dell’avvenuta  esecuzione  degli  esami  da  parte  degli  Istituti  Scolastici  che  hanno  aderito  alla campagna secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune di Messina di concerto con l’Asp e che verrà pubblicato a cura dello stesso Dirigente.

Dad per tutti

Nel tempo occorrente a completare la campagna di screening del contagio per la popolazione scolastica, gli Istituti Scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle lezioni mediante la DID e/o la DAD secondo il calendario delle lezioni già comunicato agli studenti, ivi inclusi i laboratori e l’attività svolta in presenza a tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilità o con bisogni educativi speciali;

E’  parimenti  disposta  la  sospensione  delle  attività  delle  ludoteche,  dei  centri  comunque denominati ove si svolgono attività ludiche rivolte all’infanzia, anche se svolti all’aperto. In conformità a quanto disposto dall’art. 3 lett. g) DPCM 14 gennaio 2021 è sospesa la frequenza delle attivita’ formative e curriculari delle universita’ e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivita’ a distanza.

Barbieri chiusi

A decorrere da mercoledì 20 gennaio  2020 è disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona ivi compresi quelli elencati all’Allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021, ad eccezione dei servizi di pompe funebri e attività connesse per i quali invece non opera alcuna sospensione. In deroga alle disposizioni vigenti, viene consentita l’apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere per la giornata di lunedì 18 gennaio 2021.

Aperte pompe funebri

Non chiudono le pompe funebri e le attività connesse. I servizi lavanderia e pulitura di articoli tessili ed industriali, i servizi di lavanderie industriali possono proseguire mediante servizio di ritiro e consegna a domicilio.

Sì pronto intervento

E’ disposta la chiusura di tutte le ville comunali, giardini e dei cimiteri cittadini. Servizi di pronto intervento e attività  edilizia pubblica  e privata. Restano consentite tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali e che sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere all’ingresso dell’attività e/o attraverso la comunicazione dei social media. Le attività di gommista, elettrauto, meccanico ed autolavaggio e servizi di sanificazione delle autovetture possono continuare a svolgersi esclusivamente con le modalità del pronto intervento e reperibilità.

Edilizia

Sono consentite tutte le attività inerenti l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle Opere Pubbliche e delle Industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale. Resta altresì consentita  l’attività  di posa di cavi  e passaggio  di  condotte necessaria  alla  fornitura  di  servizi essenziali. A decorrere da  mercoledì 20 gennaio  2021 è sospesa l’attività inerente gli interventi di edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario;

Attività riabilitative ed terapeutiche. E’ consentita l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni.

Servizi su prenotazione

Attività con modalità  di erogazione su prenotazione. E’ consentita solo con modalità su prenotazione l’erogazione dei  servizi di vendita  di prodotti  per ottica,  di prodotti  di fitoterapia  e articoli di erboristeria, di tolettatura di animali, ozonoterapia a scopo terapeutico e commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, con orario di apertura dalle ore 8,00 alle 20,00 dal lunedì al sabato. Le superiori attività dovranno essere esercitate sempre nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.

Attività sportive

E’ disposta la sospensione delle attività sportive ad eccezione di quelle che sono svolte da atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo restando il rispetto dei protocollo  sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la prevenzione del contagio da Covid-19.   E’ disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali. Le Società che svolgono attività sportiva di rilevanza nazionale e che abbiano interesse alla prosecuzione della stessa, sono tenute a comunicare entro le ore 14,00 di mercoledì 20 gennaio 2021 al Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese una dichiarazione comprovante l’avvenuta iscrizione al campionato di rilevanza nazionale ed il nominativo degli atleti iscritti al detto campionato. L’accesso all’impianto sportivo verrà consentito solo alle società ed ai relativi atleti che abbiano presentato la richiesta di cui sopra. Della compilazione degli elenchi e del corretto esercizio dell’impianto verrà demandato apposito controllo alla Polizia Municipale.

Atm

Nel rispetto dell’obiettivo generale di contenimento del rischio epidemiologico da Covid -19, l’ATM  SpA  è  autorizzata  a  ridurre  i  servizi  nelle  fasce  antemeridiane,  pomeridiane  e  serali garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di lavoro ed il rientro nella propria abitazione. L’erogazione del servizio deve essere modulata in modo da evitare il sovraffollamento secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono per il TPL, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del 50%.

Autocertificazione

DISPONE CHE  chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano è tenuto ad esibire a richiesta delle Forze dell’Ordine l’autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, e che si allega alla presente ordinanza, ove dichiari il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci

Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali,i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti:

1) a comunicare all’ASP territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale;

2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti “conta persone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;

3. CHE i titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’ASP territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi, anche con modalità di drive-in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.

Distanziamento

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 DPCM 14 gennaio 2021. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 DPCM 14 gennaio 2021;

Banche, patronati

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, CAF e patronati a condizione che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di   potere   accedere   ai   locali.   Resta   garantita   l’attività   del   settore   agricolo,   zootecnico   di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Per i CAF e i patronati il ricevimento della utenza  venga limitato  alla fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00, fatta eccezione di comprovate ragioni di urgenza.

Attività professionali

In ordine alle attività professionali le stesse restano garantite a condizione che: esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;) sia limitato il ricevimento della clientela alla fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza per la tutela dei diritti e del cliente.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio

I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1) le modalità’ di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 4) l’accesso dei fornitori esterni; 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 7)  le  modalità  di  informazione  agli  ospiti  e  agli  operatori  circa  le  misure  di  sicurezza  e  di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

I controlli per l’applicazione dell’ordinanza sono affidati alla Polizia Municipale. Previste sanzioni e anche la sospensione delle attività che abbiano violato il provvedimento. Per quanto non espressamente previsto nella odierna Ordinanza, e non incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 come recepito ed integrato con l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021.