Politica

No al nuovo Comune di Montemare, il Tar dà ragione a Palazzo Zanca: “Buona amministrazione”

Niente da fare per il Referendum sulla nascita del nuovo comune “Montemare”.

Il Tar ha nuovamente dato ragione al Comune di Messina, con la sentenza del 14 febbraio, che rigetta il ricorso presentato dal Comitato Montemare Comune.

La decisione dei giudici amministrativi riguarda il provvedimento di sospensione del referendum (fissato per il 16 dicembre scorso) da parte dell’assessore regionale agli enti locali Bernadette Grasso su richiesta del sindaco De Luca (sospensione deliberata in attesa che il Tar si esprimesse sulla querelle scaturita tra Comitato e amministrazione comunale).

Il Comitato Metromare Comune , difeso dall’avvocato Filippo Brianni, ha contestato di fronte al Tar i provvedimenti sospensivi, ribadendo la validità del Referendum consultivo attraverso il quale i residenti dei villaggi della zona nord (sesta circoscrizione), fino ad Orto Liuzzo, avrebbero potuto esprimersi per la “secessione” o meno e quindi per la nascita di un Comune autonomo.

All’udienza del 14 febbraio il Comune di Messina è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Arturo Merlo, mentre l’assessorato regionale agli enti locali è stato difeso dall’Avvocatura dello Stato.

Il Comitato chiedeva l’annullamento dei decreti di sospensione del Referendum, firmati a fine novembre 2018.

Il Tar ha dato ragione a Regione e Comune definendo anche buona amministrazione le decisioni prese da Palazzo Zanca.

Ritenuto che il pregiudizio, così come prospettato, non si presti ad integrare i requisiti di gravità ed irreparabilità necessari ai fini della concessione della misura cautelare. Che, in ogni caso, le ragioni di buona amministrazione che hanno condotto all’assunzione del provvedimento regionale impugnato (e di quello, conseguente, del Sindaco di Messina), volte ad evitare una spesa che potrebbe rivelarsi inutile, non appaiono irrazionali considerato anche il limite temporale di efficacia della scelta; Il tribunale ritiene di dover, pertanto, respingere la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati”

Così quindi la sentenza del Tar (Presidente Pancrazio Maria Savasta. Estensore, Giuseppe La Greca. Consigliere, Giuseppina Alessandra Sidoti) che pone la parola fine ad una querelle vecchia di quasi 10 anni e che aveva portato dapprima all’indizione del Referendum per il 16 dicembre e poi appunto alla sospensione.

Il nuovo Comune