Consuntivo 2013. Nuova mazzata della Corte dei Conti: spese ancora bloccate

Sul consuntivo 2013, arriva una nuova mazzata dalla Corte dei Conti, che conferma il blocco delle spese già disposto con delibera n.58 relativa al bilancio consuntivo 2012. Nonstante le rassicurazioni fornite dall’ammnistrazione Accorinti in occasione dell’udienza svoltasi lo scorso 14 maggio, la magistratura contabile ha confermato, in gran parte, le criticità rilevate nel rendiconto .

La delibera 202 è già stata notificata al Comune e ha riaccesso la spia rossa sui conti comunali.

Ecco la parte finale e “sanzionatoria” della lunga e dettagliata relazione della Corte dei conti (VEDI VERSIONE INTEGRALE IN ALLEGATO):

La Sezione, pur prendendo atto dell'asserzione dell'ente circa l'incipiente miglioramento di taluni indici finanziari – ciò che formerà oggetto del controllo finanziario sul rendiconto 2014 – deve, in definitiva, rilevare come l'esito del presente controllo confermi i principali profili di squilibrio strutturale e di criticità evidenziate già in precedenti pronunce della Sezione, per fronteggiare le quali è stato necessario ricorrere, quale strumento di risanamento strutturale pluriennale, all'istituto peculiare di cui all'art. 243 bis del TUEL.

Deve altresì, ribadire come la palese ed incontrovertibile condizione di crisi strutturale dell'ente imporrebbe la massima tempestività e certezza in ordine allo strumento ed alle misure di risanamento da avviare, oltre all'immediata adozione da parte dell'ente di ulteriori misure correttive minime di salvaguardia del bilancio e delle stesse possibilità di risanamento nonché a garanzia dei servizi essenziali per la collettività, in uno con il rigoroso e costante monitoraggio degli equilibri fondamentali di bilancio che tengano conto necessariamente dei riflessi negativi derivanti dalle gestioni esterne e dallo stato di deterioramento dei conti degli organismi partecipati.

Resta salva, pur tenuto conto delle risultanze del presente controllo, ogni altra valutazioni sull'evoluzione dei fattori di criticità e sullo stato di crisi finanziaria dell'ente oggetto di separato apprezzamento della Sezione ai diversi fini del giudizio su ammissibilità, congruità e sostenibilità del piano di riequilibrio ex art. 243 quater del TUEL.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai motivi di deferimento ad eccezione del punto 12, integralmente, del punto 5, limitatamente alla lett. a), del punto 8, limitatamente alla lett. c), e, solo in parte, di quelli riportati ai punti 2, 6, 7, 11 e 13, salva ogni altra osservazione per i rimanenti punti.

In ordine all'adozione delle necessarie misure correttive e alla valutazione della loro idoneità, preso atto dell'attivazione della procedura di cui all'art. 243 bis del TUEL e dell'attuale pendenza della relativa istruttoria:

– dispone, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge secondo le previsioni del TUEL' sopra

richiamate sino al concorrere dell'effettivo disavanzo e dei debiti non ancora finanziati in applicazione art. 188, comma 1 quater, del TUEL (già recata dall'alt. 191, comma 5, del TUEL);

rinvia ogni altra misura e le determinazioni di competenza alla pronuncia conclusiva rimessa alia Sezione sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 quater, comma 3, del T.U.E.L., riservandosi l'esame dei contenuti del medesimo piano e della situazione finanziaria aggiornata dell'ente all'esito dell'istruttoria da parte della competente Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, secondo i termini e le scansioni procedurali previste dal TUEL.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente – anche ai fini dell'adozione delle misure correttive di salvaguardia nonché propedeutiche o ulteriori rispetto a quelle inserite nel piano di riequilibrio, oltre che al Sindaco e all' Organo di revisione del Comune di Messina, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno.