I “super-poteri” di Le Donne incompatibili con la normativa vigente

Il Collegio dei revisori dei conti di Palazzo Zanca mette un freno allo strapotere del segretario/direttore generale Antonio Le Donne. In particolare mtte un veto al potere sostuitivo concesso al segretario generale con delibera da lui stesso istruita e poi proposta alla giunta dal sindaco Renato Accorinti. In pratica con il suddetto provvedimento, «nel caso di inattivazione del Dirigente coordinatore dell’Area di afferenza del Dipartimento inadempiente, il segretario/direttore generale procede in sostituzione per tutti i procedimenti sia con rilevanza esterna sia con rilevanza interna» (VEDI QUI).

Sin dalla sua emazione, l’atto deliberativo è apparso a molti inopportuno, visto anche il doppio ruolo ricoperto da Le Donne (che è anche direttore generale e dirigente di interim del Dipartimento di Affari di Giunta e Consiglio), ma adesso si scopre che è addirittura incompatibile con la normativa vigente.

Così ritengono almeno i revisori Dario Zaccone, Giuseppe Zingales e Federico Basile, che spiegano le loro perplessità in una nota indirizzata al diretto interessato e per conoscenza anche al sindaco Accorinti ed alla presidente del Consiglio comunale, Emlia Barrile.

L’attribizione del potere sostitutivo a Le Donne sarebbe, infatti, in contrasto con il Testo Unico degli Enti locali

«A seguito dell'attività di vigilanza nel rispetto delle funzioni attribuite al Collegio dei Revisori del Conti – si legge testualmente nella nota si è riscontrato che in ripetute occasioni il Segretario-Direttore Generale ha sostituito il competente Dirigente nella proposizione di atti di Giunta o dì Consiglio. Tale attività, il Collegio ritiene, non essere compatibile con le previsioni normative previste dagli artt. 97,107 e 108 del TUEL».

Il Collegio dei revsiori dei conti ricorda nella nota che il segretario e i dirigenti hanno per legge compiti e funzioni diverse, nel rispetto del principio di separazione di poteri: «i compiti del Segretario Comunale infatti sono definiti, in linea generale, quali "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti". Al dirigenti, viceversa, compete "la direzione degli uffici e del servizi" , nel rispetto del principio di separazione tra poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo da un lato e gestione dall’altro, e la loro sfera di attribuzioni non è derogabile se non con norma primaria».

Secondo i revisori di Palazzo Zanca, se c’è «inerzia o rifiuto nel provvedere» da parte di uno più dirigenti la soluzione non può essere la sostituzione ed il problema va affrontato «sul piano della responsabilità del dirigente».

Il potere sostitutivo non può essere esercitato neanche dal Direttore generale, la cui figura «è paragonabile a quella del regista il quale dirige ma non recita. La sua azione – scrive il Collegio dei revisori – è volta esclusivamente ad armonizzare l'azione dei Dirigenti iIn un insieme logico e coordinato, al fine di raggiungere gli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'Ente»

Giocando d’anticipo rispetto all’eventuale risposta che potrebbe arrivare dalla Segeretria Generale e dall’Ufficio di Gabinetto, Zaccone e colleghi spiegano che il riferimento normativo che la giunta espressamente cita nella delibera n.295, vale a dire l’art. 1 della legge 35/2012, meglio conosciuto come “Semplifica Italia”, «non intende superare le prescrizioni previste dalla legge in materia di suddivisione dei poteri degli organi preposti alla emanazione dei provvedimenti di loro competenza, ma intende individuare, specificandone la ricorrenza delle condizioni (inerzia nell'emanazione del provvedimento che comporta il superamento dei termini prescritti) una procedura tesa alla ottimizzazione ed efficienza delle procedure amministrative dell'Ente locale».

Insomma, per i revisori dei conti, il potere sostitutivo attribuito al segretario/direttore generale con delibera n.295 non ha alcun fondamento giuridico, pertanto invitano Le Donne «a prendere atto di quanto sopra, al fine di Indirizzare, per il futuro, la propria azione amministrativa nel rispetto della sancita distinzione del poteri attribuiti, per legge, agli organi dell'Ente».

Danila La Torre