Ecco la “Lista Bianca” delle imprese non soggette a infiltrazioni mafiose

Una White List, lista bianca, un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio.

E’ stata istituita in Prefettura, in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 164 del 15 luglio 2013.

L’iscrizione da parte delle imprese alla white list non sarà obbligatoria, ma volontaria: spetterà al titolare o al legale rappresentante presentare, anche per via telematica, un’istanza alla Prefettura territorialmente competente in ragione della sede legale dell’impresa, indicando i settori di attività per i quali l’iscrizione è richiesta.

L’elenco, pur essendo unico, sarà infatti articolato in più sezioni corrispondenti alle varie attività di cui all’art. 1, comma 53, della legge anticorruzione.

L’iscrizione è equivalente all’informazione antimafia, per cui alle imprese iscritte non sarà richiesto, per la partecipazione alle varie gare d’appalto, alcun ulteriore prova dell’assenza di infiltrazioni mafiose per tutto il periodo di validità dell’iscrizione stessa.

L'istanza di iscrizione dovrà pervenire, specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", seguito dalla denominazione della ditta, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefme@pec.interno.it, e gli elenchi, costantemente aggiornati, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Prefettura (nella sezione “Amministrazione trasparente”).

L’iscrizione, valida 12 mesi, è soggetta a due condizioni principali che saranno verificate dalla Prefettura:

– assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);

– assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

Le Liste Bianche mirano a rendere più efficaci e snelli i controlli antimafia con riferimento ad una serie di attività di primario rilievo, così individuate:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.