Il sindaco Giuseppe Buzzanca, quale autorità comunale di protezione civile, ha firmato la nuova ordinanza per la prevenzione del rischio di incendi sul territorio comunale e per la riduzione di pericoli per la pubblica e privata incolumità e per l’ambiente. Dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno è fatto divieto assoluto nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni agricoli all’interno di tutto il territorio comunale, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace; fumare, gettare mozziconi di sigaretta dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione, che possa creare pericolo immediato di incendio; usare fuochi di artificio in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate. Tutti i proprietari e/o detentori di terreni, cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, confinanti o in prossimità di strade comunali e provinciali, nonché di ferrovie ed autostrade, dovranno provvedere entro il 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, predisponendo una fascia parafuoco in prossimità dei terreni e/o fabbricati e/o lungo i confini del fondo con larghezze: non inferiori a 10 metri lineari nei terreni pianeggianti; pari a 20 metri lineari nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20 per cento; pari a 50 metri lineari nei terreni con pendenza superiore al 50 per cento. E’ obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche e trasportarle nelle aie, ove devono essere osservate le seguenti norme: a) i singoli cumuli di frumento e paglia dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6; b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville; c) il combustibile per alimentare gli stessi motori dovrà essere posto a distanza non minore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia; d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo; e) sulle macchine trebbiatrici dovranno essere installati estintori idrici di almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno schiumogeno di almeno litri 8; f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile; g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili, cartelli con la dicitura “vietato fumare e accendere fiamme libere”; h) oltre a queste norme i proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo dei terreni dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal buon senso al fine di evitare ogni propagazione d’incendio, intensificando la vigilanza nelle giornate ventose e di eccessivo caldo. All’atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 metri, in direzione ortogonale, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10. Paglia, sfalci e potature, ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi, che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati. Pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall’art. 256 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006. I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni, che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente ordinanza e, conseguentemente, deferiti all’Autorità competente ai sensi degli articoli 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale.