Bando per la selezione del Comandante della polizia provinciale, le precisazioni del Commissario

La modifica del Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana non nasce inopinatamente pochi giorni prima della nomina del nuovo comandante ma prende forma il 1 luglio 2015, con la trasmissione del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia provinciale.
Il 3 luglio lo stesso documento viene trasmesso alle organizzazioni sindacali per l’informativa ai sensi del C.C.N.L. che, il 6 luglio, chiedono la concertazione, fase eventuale e non obbligatoria che ha quale obiettivo quello di giungere ad una soluzione condivisa.
Il 29 settembre è convocata la delegazione trattante e nel corso della riunione successiva, tenutasi il 9 ottobre, si stabilisce che le organizzazioni sindacali si riservavano di presentare proprie osservazioni, che pervengono il 20 ottobre.
Dopo attenta analisi e assidue trattative, il 20 gennaio 2016 vengono riconvocate le organizzazioni sindacali e si giunge alla chiusura della fase di concertazione con il loro parere favorevole.
Due giorni dopo, il 22 gennaio, con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta, viene approvato il Regolamento del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Messina, il quale, per i punti contestati nell'articolo è esattamente uguale alla versione di luglio.
In particolare:
1) la distinzione D1-D3 (e con essa il requisito del titolo di studio per i dipendenti già in servizio), è stata abolita dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 13 gennaio 2014 n. 478 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 17/2014 da cui la sua inapplicabilità; il regolamento, già nella versione di luglio, non fa che adeguarsi (e non si vede come avrebbe potuto fare diversamente!);
2) la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 15 del 1 febbraio 2016 “Modifica del Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione 262 CG del 9/12/2015” non muta la procedura di nomina e non pone in capo al Commissario la responsabilità del procedimento della selezione; già in precedenza la nomina delle figure di diretta collaborazione spettava all'organo di vertice (Sindaco metropolitano o Commissario) e la indennità del Comandante del Corpo era fissata alla misura massima in forza della deliberazione n. 176 del 26 giugno 2014 (quindi non dal 1° febbraio 2016 ma dal 26 giugno 2014);
3) la riduzione dell’anzianità di servizio da 10 a 5 anni deriva da una precisa istanza delle organizzazioni sindacali, che comunque non incide sulla posizione di nessuno dei funzionari provinciali, tutti con ampie anzianità (superiori comunque ai cinque anni) attesa la fin troppo elevata età media dei dipendenti.