Elezioni, nuovo ricorso al Tar ed integrazioni a quello del 13 luglio

Scade domani (venerdì 26 luglio) il termine ultimo per i ricorsi al Tar in merito all’elezione del sindaco Accorinti. Oggi è stato presentato un ricorso (n°1910), ma senza l'ausilio di un avvocato, avente per oggetto "operazioni elettorali per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale". I ricorrenti sono: Eleonora Falduto, Giovanni Smedile e Rita Todaro.L'altro ricorso è quello, presentato dall’avvocato il 13 luglio per conto dei ricorrenti Alessia Currò, Giovanni Cocivera e Giovanna Venuti. L’udienza è stata fissata al prossimo 5 dicembre. Questa mattina il legale ha presentato al tar di Catania un’integrazione al ricorso, istanza che porterà al riconteggio delle schede del primo turno elettorale, quello del 9 e 10 giugno e che ha portato al ballottaggio tra Calabrò ed Accorinti, dal momento che alla vittoria del primo mancavano all’appello 59 voti.

I ricorrenti rilevano una serie di irregolarità nella fase di verbalizzazione e nella successiva acquisizione dei dati dal Ced, avallata poi dall’Ufficio centrale elettorale. “L’illegittimità delle operazioni elettorali relativa al primo turno- è la tesi del ricorso- ha determinato l’illegittimo svolgimento del secondo turno di ballottaggio e, quindi, delle relative operazioni elettorali concludesi con la proclamazione a Sindaco del candidato Renato Accorinti, in pregiudizio del candidato Felice Calabrò che avrebbe dovuto essere proclamato eletto al primo turno. E’ palese, quindi, l’eccesso di potere e, quindi, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, oltre allo sviamento di potere e del pubblico interesse”.

Dall’istanza presentata si rilevano una serie di irregolarità, alcune emerse anche nel corso di operazioni di scrutinio finite all’attenzione della stampa per i ritardi e la confusione, che avrebbero portato ad errori di conteggio. Nell’elenco delle sezioni per le quali si chiede la verifica, ad esempio, risultano numerose sezioni nelle quali il verbale non è compilato o le diverse pagine presentano contraddizioni, in altre il verbale è bianco, senza dati, in altre ancora ci sono correzioni e cancellature. Come dichiarato dallo stesso avvocato Martella “è stato uno scrutinio da elezione di un Paese sudamericano”.

L’accertamento del voto espresso per Calabrò viene quindi chiesto sia attraverso le tabelle di scrutinio (nelle sezioni contestate) sia attraverso il riconteggio dei voti con verifica giudiziale dei voti non validi (tra cui anche le schede nulle) e tra quelli considerati validi. Nel ricorso viene ricordato come i rappresentanti di lista, proprio in presenza dei vizi individuati al primo turno, avevano chiesto che l’Ufficio centrale stabilisse un criterio unico da utilizzare ai fini dell’attribuzione del voto.

Ma l’Ufficio, si legge “non solo non ha indicato alcun criterio predeterminato di verifica, ma, procedendo nella stessa, volta per volta, lo ha cambiato di volta in volta, giungendo in tal modo, a conclusioni difformi (paradossali) certamente illegittime, non consentendo di trarre alcun dato certo del voto”.

In un primo momento infatti sono stati acquisiti i dati del Ced, (Centro elaborazione dati) del Comune, che in realtà servono solo per comunicare i risultati e sono per così dire “estranei al procedimento elettorale”. Poi sono stati convocati i presidenti delle sezioni ma la verifica si è basata sempre sui dati Ced.

“Il dato CED ha la sola funzione comunicato stampa ai soli fini dell’inserimento sul sito web del Comune, per il soddisfacimento delle comunicazioni veloci ai cittadini. Nessuna forma di ufficialità e nessun efficacia nel conteggio elettorale. Il dato infatti, è raccolto dai Vigili Urbani, sezione per sezione, non al momento dell’ultimazione delle operazioni elettorali ed è raccolto nel corso delle operazioni di scrutinio pressando gli addetti allo stesso. Con tutto ciò che ne consegue in termini di inaffidabilità totale”.

In seguito ad ulteriori contestazioni l’Ufficio centrale ha cambiato criterio di verifica, autorizzando l’apertura dei plichi per verificare le tabelle di scrutinio. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che non è stato applicato lo stesso criterio di verifica per tutte le sezioni.

“Per effetto di tale operato, illegittimo, illogico e contraddittorio, da parte dell’Ufficio centrale, si è creata una chiara violazione dei principi di logicità, congruità, uniformità, trasparenza imparzialità e buon andamento. Soprattutto, si è concretizzato il vizio dello sviamento di potere e del pubblico interesse, dal momento che l’Ufficio centrale, con il suo operato, ha di fatto falsato il dato del voto delle operazioni elettorali e, quindi, il fine per cui sono previste le operazioni di verifica”

Nel ricorso iniziale, quello del 13 luglio venivano chieste verifiche in una serie di sezioni ( 40, 47, 73, 86, 121, 138, 147, 192, 228, 234, 242, 173, 51, 68, 84, 85, 103, 106, 122, 123, 129, 142, 154, 155, 161, 162, 166, 174, 177, 194, 211, 227, 243, 253) Nell’integrazione presentata oggi si aggiungono altre sezioni, nelle quali sono state riscontrate altre anomalie, nonché irregolarità nella compilazione dei verbali e delle tabelle da parte di alcuni Presidenti di seggio. In sostanza il ricorso si amplia sia in termini di quantità del riconteggio (estendendolo) sia in termini di motivazioni.

L’apertura dei plichi, con la verifica delle schede, sia quelle valide, che quelle non valide che quelle nulle, di fatto si estende all’intera elezione.

Al Tar si chiede “in accoglimento del ricorso, di annullare la proclamazione dell’elezione alla carica di sindaco del prof. Renato Accorinti; annullare il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, relativamente elezione del Sindaco, del 25.6.2013; annullare il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 12/13.6.2013, relativamente alla mancata proclamazione a Sindaco del candidato Felice Calabrò ed adottare i provvedimenti opportuni”.

Rosaria Brancato