Un palazzo da 20 piani al posto dell’ex Bnl. Controversia tra Comune e Gruppo Franza

La concessione edilizia è la numero 66 del 2012, formatasi tacitamente ai sensi della legge regionale 17/1994 (silenzio assenso), per la demolizione e ricostruzione del palazzo ex Bnl, all’incrocio tra le vie La Farina e Santa Cecilia, e un incremento di volumetria del 35 % ai sensi della legge regionale 6/2010, il cosiddetto Piano Casa. Il progetto prevede un nuovo palazzo con tre piani interrati destinati a parcheggio e 17 piani fuori terra

Il 1 ottobre 2012, il Dipartimento Attività Edilizia del Comune di Messina ha annullato la concessione edilizia ed in seguito, la Neptunia Spa, società del Gruppo Franza proprietaria del palazzo ha promosso ricorso al Tar di Catania contro l’annullamento.

L’annullamento, da parte del Comune, si basa prevalentemente sul rilievo che “la destinazione d’uso del fabbricato oggetto di intervento è Istituto di Credito, di contro l’articolo 3 della citata legge consente la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e che tale requisito di residenzialità deve essere posseduto alla data del 31 dicembre 2009”.

Il ricorso della Neptunia, invece, si basa sull’interpretazione del concetto di “residenzialità”: “La legge – è scritto nel ricorso – non pretende una funzione abitativa per l’edificio costituente l’unità edilizia a cui applicare il beneficio, né ha riguardo alle caratteristiche strutturali e tipologiche dell’edificio, bensì prende in considerazione la più estesa destinazione d’uso residenziale, da cui è impossibile escludere l’edificio già destinato ad uffici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione”.

Ed ancora l’avv. Carmelo Briguglio, difensore della Neptunia Spa, fa notare che nel Prg vigente l’edificio ricade in zona urbanistica B1 – residenziale del Centro urbano e che l’articolo 30 delle norme di attuazione del Prg specifica che “La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività commerciali relative agli esercizi di vicinato”. Inoltre “la destinazione residenziale si intende compatibile con le seguenti attività e funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per pubblici spettacoli ed attività culturali ed associative e le attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere”.

In settimana il commissario Croce ha deliberato la costituzione in giudizio da parte del Comune conferendo l’incarico all’avv. Nino Parisi. Appuntamento in tribunale.