La ditta Schipani cita in giudizio il Comune: chiesto un risarcimento danni di 1 milione 500 mila euro

Ancora una pagina, l’ennesima, nel libro dei contenziosi burocratico-giudiziari che da anni vedono l’uno contro l’altro armati il Comune di Messina e la ditta Alfonso Schipani, per circa trent’anni responsabile degli interventi agli impianti di pubblica illuminazione della città. A scriverla è proprio l’impresa, che cita in giudizio palazzo Zanca per l’accertamento di riserve e risarcimento danni, complessivamente 1 milione e 500 mila euro circa, in merito ai lavori di “Ristrutturazione dell’impianto di pubblica illuminazione di viale San Martino”.

Secondo quanto riportato nell’atto sottoscritto dal legale dell’impresa, l’avvocato Raffaele Macrì Pellizzeri, nell’ambito del contratto sottoscritto tra la ditta e il Comune nel 1981, con delibera di giunta n°114/1998 l’esecutivo affidò alla società i lavori di ristrutturazione della pubblica illuminazione del viale, lavori che però, a causa della contemporanea realizzazione della tramvia e alle molteplici perizie di variante al progetto, hanno subito una serie di rallentamenti, imputabili peraltro, secondo quanto sostenuto dall’avvocato della Schipani, all’amministrazione comunale.
“Tutto ciò – si riporta nell’atto – ha comportato un ritardo nel fine lavori di 1374 giorni su un periodo originariamente previsto di 180 e notevoli danni come esplicitato nel registro di contabilità del 3.8.1998, del 15.5.2002 e del 3.2.2003.

E veniamo ad oggi. Con nota del 2 agosto, il Comune ha notificato all’impresa la determina dirigenziale con cui sono stati approvati gli atti contabili e finali e il certificato di collaudo, rigettando però totalmente, sottolinea il legale della Schipnai, “le richieste economiche dell’Impresa avanzate con l’iscrizione delle riserve nei registri contabili”. Tutto ciò senza tuttavia renderne note le motivazioni, che la ditta intende però ora conoscere. La richieste relative al risarcimento sono ben precise e attengono a “maggiori oneri per spese e generali e di cantieri per il prolungamento del vincolo (di lavoro)”, “lucro cessante dovuto al prolungamento dei lavori e al conseguente mancato utilizzo di forza lavoro su altri fronti”, “incremento dei costi per il prolungamento dei lavori oltre i termini contrattuali”, (complessivamente 1554). A difendere gli interessi del Comune sarà l’avvocato Arturo Merlo. (ELENA DE PASQUALE)