Messinaservizi, Le Donne “tira le orecchie” a Bruno: atto ripresentabile

A Palazzo Zanca è “scontro” tra il segretario generale di Palazzo Zanca, Antonio Le Donne ed il suo vice, Giovanni Bruno. Al centro della diatriba ” la delibera sull’ "Affidamento in house providing alla società per azioni in house a totale capitale pubblico Messinaservizì Bene Comune S.p.A. con socio pubblico locale unico Comune di Messina dei servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. Comune di Messina”.

Meno di 24 ore fa il provvedimento, bocciato qualche giorno fa dal Consiglio comunale, è stato ripresentato tale e quale dall’assessore Daniele Ialacqua ma immediatamente respinto al mittente da Bruno in ossequio all’art.36 del regolamento di Consiglio comunale, con tanto di invito a ripresentare una nuova delibera e relativi pareri (vedi qui). A sorpresa però la vicenda risulta tutt’altro che chiusa, perché ha deciso di entrare a gamba tesa Le Donne, smentendo pubblicamente quanto scritto dal suo vice.

Con una nota di due paginette, il segretario/direttore generale con funzioni ad interim anche di ragioniere generale precisa che «le indicazioni in essa contenute (cioè nella nota di Bruno ndr) appaiono "sovrabbondanti" per due ordini di motivi di agevole comprensione: il primo ordine riguarda l'art. 36 c. 4 del Regolamento del Consiglio Comunale il quale dispone: "Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvala o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva»

«La disposizione – sottolinea Le Donne, quasi a voler rimarcare l’errore di interpretazione di Bruno – è di rara chiarezza nell'indicare la riproponibilità tal quale d'una proposta di deliberazione "non approvata o respinta" con due limiti ed una condizione: a) che una legge non lo impedisca; b) che lo statuto comunale non lo impedisca; c)che non possa essere riproposta "nella stessa adunanza" bensì "solo in una adunanza successiva"».

«Com'è palese, entrambi i limiti e la condizione – scrive ancora Le Donne – sono soddisfatti: gli uni perché dalle ricerche effettuate non emerge alcun divieto specifico; l'altro perché la riproposizione avviene, appunto, in "una adunanza successiva"».

Secondo il super dirigente tuttofare, il secondo ordine di motivi riguarda il principio di "non aggravamento del procedimento" ed il principio della economicità dei mezzi procedimentali in virtù dei quali non vanno riprodotti atti esistenti: «non si comprende, pertanto, in quale altro ambito regolamentare possa ravvisarsi la asserita 'necessità’ di un nuovo iter deliberativo con la riformulazione di tutti i pareri, l'invio alle circoscrizioni e la dovuta richiesta al Collegio dei Revisori».

Le Donne, dunque, non ha dubbi sulla legittimità dell’iter seguito da Ialacqua e anzi ribadisce «la richiesta di rinnovata sottoposizione al predetto Organo collegiale per le ragioni d'urgenza che l'Amministrazione ha già inteso rappresentare».

Danila La Torre