Targhe amministratori di condominio, Confedilizia: “Semplice adempimento”

Confedilizia Messina è intervenuta in merito al la proposta avanzata dal consiglio della IV Circoscrizione finalizzata a stimolare l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un regolamento comunale che disciplini l’esposizione dei dati degli amministratori di condominio con previsione di sanzioni per coloro i quali non vi provvedano. Confedilizia Messina tiene a ribadire il proprio orientamento interpretativo. La norma richiamata (art. 1129 comma 5 c.c) dispone che sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, sia affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.

“E’ evidente – chiarisce Confedilizia – che la norma non introduce un obbligo in senso stretto ma un semplice adempimento, non avendo il legislatore ricollegato una sanzione in caso di mancata osservanza della disposizione. Un’interpretazione attenta e sistematica ci porta ad escludere che a tale adempimento sia tenuto l’amministratore di condominio”.

Nel silenzio della legge, che nulla prevede a riguardo Confedilizia ritiene che “anche questa decisione non possa che essere di competenza dell’assemblea dei condomini che, ove decida di provvedere all’affissione in parola (termine che fa pensare ad un supporto cartaceo) dovrà acquisire il preventivo consenso scritto dell’amministratore al trattamento dei propri dati personali, individuare l’esatto luogo di affissione – non necessariamente all’esterno dell’edificio condominiale potendosi trattare di un luogo di “maggior uso comune”- oltre che deliberarne la relativa spesa.

Riteniamo, dunque – prosegue Confedilizia – che l’unico obbligo ascrivibile all’amministratore sia quello di convocare l’assemblea dei condomini inserendo tra i punti all’ordine del giorno l’argomento inerente l’affissione e la relativa spesa e, successivamente, di dare esecuzione al deliberato. Non possiamo sottacere, inoltre – conclude la nota – gli inconvenienti che l’esposizione al pubblico dei dati in parola ha già provocato nei territori di quei Comuni che hanno adottato regolamenti in merito, dove la conoscenza del nome e dei recapiti dell’amministratore ha facilitato la consumazione di truffe in danno degli stessi condomini”.