Obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale dei dirigenti dei medici ospedalieri a tempo pieno

La laurea in Medicina e Chirurgia attribuisce la qualifica di medico-chirurgo ma non abilita all’esercizio della professione medica, che – privatamente o in rapporto di dipendenza – è correlato al conseguimento dell’abilitazione, nonché alla richiesta e all’ottenimento dell’iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi. Questa, sancendo l’appartenenza all’Ordine Professionale, dà garanzia alla collettività che a svolgere la professione medica siano soggetti in possesso del titolo abilitante e rispettosi delle norme deontologiche proprie della categoria. Ecco le relative previsioni normative.

Premesso che il Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1263 del 1933 includeva la medicina e chirurgia, così come la medicina veterinaria, la farmacia e le professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata, tra le professioni soggette a “vigilanza”, di Ordini delle professioni sanitarie e di disciplina delle stesse si è detto solo in epoca successiva con la promulgazione del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 e del DPR 5 aprile 1950 n. 221.

In particolare, all’art. 8 del decreto luogotenenziale si legge che “per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al relativo Albo tenuto dall’Ordine provinciale”, requisito ineludibile, la cui mancanza vieta l’esercizio della professione, che diviene “ipso facto” abusivo.

Quanto ai medici dipendenti – ospedalieri compresi -, anche questi sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’Albo in base alla previsione dell’art. 1, comma 2°, del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle USL), che così recita: “appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute”. Ed è lo stesso DPR che, rimandando ad apposito decreto per le procedure concorsuali (DM 30 gennaio 1982), pone il certificato di iscrizione all’Albo tra i documenti da esibire da parte del personale medico per l’accesso in carriera mediante concorsi.

A tal punto va detto che non solo i medici ospedalieri a rapporto di tempo definito hanno per legge la possibilità di lavoro libero-professionale (autonomo o in convenzione), ma anche per quelli a tempo pieno è prevista la possibilità di esercitare la libera professione: in regime di extramoenia limitatamente a consulti e consulenze non continuativi e in regime di intramoenia in modo incondizionato purché al di fuori dell’orario di servizio. E nell’un caso (tempo definito) e nell’altro (tempo pieno) è ovviamente obbligatoria l’iscrizione all’Albo, costituendo, come già detto, condizione essenziale ai fini della liceità dell’esercizio professionale.

A ciò consegue il riconoscimento della possibilità per l’Ordine Professionale di esercitare, anche nei confronti dei Dirigenti medici dipendenti, i poteri che la Legge gli conferisce nei confronti di tutti gli iscritti all’Albo.

Quanto fin qui detto trova conferma nel fatto che, in caso di radiazione dall’Albo professionale, il rapporto di pubblico impiego si interrompe per il venir meno di uno dei requisiti per l’instaurazione ed il mantenimento in vita del rapporto stesso, appunto l’iscrizione all’Albo.

Dall’iscrizione all’Albo discende per tutti i medici l’obbligo del versamento di una quota annuale (art. 4 del DLCPS 33/1946) e il mancato pagamento di tale tassa comporta la cancellazione dall’Albo per morosità (Art. 11 del DLCPS 233/1946).