Coronavirus

Covid Messina, l’ordinanza De Luca supera il secondo ricorso al Tar di Catania

Una seconda vittoria al Tar di Catania. L’ordinanza del sindaco Cateno De Luca che rende Messina “ultrarossa”, con misure ancora più stringenti rispetto a quelle previste dalla zona rossa regionale del presidente Musumeci e dai provvedimenti del Governo, vince un altro round. Anche in questo caso si entrerà nel merito della questione durante un’udienza fissata per il prossimo 11 febbraio, cioè a ordinanza già scaduta. Intanto però niente sospensiva.

Sospensiva rigettata

Come già era accaduto ieri con il ricorso di un’azienda di ristorazione che contestava il punto in cui si consente solo la consegna a domicilio e non l’asporto, il Tar di Catania al momento dà ragione al sindaco anche in questo secondo step. Stavolta il ricorso era stato presentato dagli avvocati Vincenzo Ceraolo e Pietro Ruggeri e dal notaio Fabio Tierno, assistiti dagli stessi legali del primo ricorso, Dario Carbone, Joseph Caminiti e Michele Giorgio. Contestavano il punto dell’ordinanza che fissa la possibilità per gli studi professionali di ricevere i clienti nella fascia oraria che va tra le 8 e le 16. Lasciando però la possibilità di poter accogliere nel proprio studio i clienti anche oltre quell’orario in caso di urgenza. 

A differenza del “coprifuoco professionale”

Il Presidente della Prima sezione del Tribunale Amministrativo di Catania però ha ritenuto non accogliere la richieste di immediata sospensiva dei ricorrenti. Al contrario di quanto era accaduto nello scorso mese di novembre, quando con un’altra ordinanza sindacale De Luca aveva istituito il “coprifuoco professionale”, questa volta il provvedimento non è stato sospeso. Anche a novembre erano stati gli stessi professionisti a presentare ricorso contro l’ordinanza che era stata immediatamente bloccata dal Tar. Stavolta però, come si legge nel decreto, per il giudice non ci sono i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento che dunque resta in vigore. 

I punti contestati

Come si legge nel decreto, i ricorrenti titolari di studi professionali nel comune di Messina «lamentano l’illegittimità dell’ordinanza impugnata» contestando che «tale limitazione abbia determinato una ingiustificata compressione del loro diritto al lavoro e del diritto di difesa dei cittadini. Sostengono inoltre che tale potere sindacale avrebbe potuto essere esercitato legittimamente solo qualora nell’ambito comunale fosse stata accertata una situazione di emergenza ulteriore a quella regolamentata con le norme imposte a livello nazionale».

Le motivazioni del magistrato

Il magistrato però rileva che nell’attuale ordinanza, al contrario di quanto accadeva in quella sospesa del mese di novembre, «viene consentito il ricevimento della clientela anche oltre le 16, purché si sia in presenza di comprovata urgenza per la tutela dei diritti e del cliente. In altri termini – continua il decreto- il dispositivo del provvedimento contestato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, appare per un verso “neutro”, non impedendo l’accesso allo studio del professionista. Per altro verso appare coerente con la particolare situazione emergenziale del Comune di Messina, riconosciuta zona rossa con ordinanza regionale del 9 gennaio 2021, ancora prima dell’intera Regione Sicilia. E tale stato di gravità del contagio appare ben rappresentato nell’ordinanza impugnata, con numerosi riferimenti anche statistici che delineano il quadro della particolare situazione emergenziale».

Per questi motivi, conclude il presidente Pancrazio Maria Savasta, «non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare, poiché il provvedimento, per un verso, non preclude l’esercizio del diritto asseritamente violato dei ricorrenti, per un altro, appare supportato da una motivazione relativa a una situazione emergenziale peculiare del Comune di Messina».