Coronavirus

Covid, Messina “ultrarossa”. Il Tar dice no alla sospensione dell’ordinanza De Luca

Il Tar di Catania ha rigettato la richiesta di sospensiva dell’ordinanza con cui il sindaco di Messina Cateno De Luca ha introdotto ulteriori misure restrittive sulla zona rossa. Il ricorso con richiesta immediata di sospensiva era stato presentato dagli avvocati Carbone, Giorgio e Caminiti per conto di un’attività di ristorazione di Messina. Hanno contestato la parte dell’ordinanza “Restiamo a casa”, ribattezzata così dallo stesso De Luca, che impedisce la possibilità di effettuare asporto, lasciando solo la consegna a domicilio fino al prossimo 29 gennaio. Una delle misure della Messina “ultrarossa” stabilite da De Luca.

Il Tar di Catania però ha detto alla richiesta di sospensiva. Il Tribunale amministrativo ha fissato la trattazione del ricorso per il prossimo 10 febbraio, intanto però il provvedimento resta in vigore.

La decisione del Tar

Il presidente della seconda sezione del Tar di Catania, Francesco Brugaletta fonda il suo decreto su questi presupposti: «Valutati tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti nella fattispecie in esame, considerato che nel giudizio di comparazione di tali interessi devono essere considerati prevalenti l’interesse pubblico alla tutela delle emergenze sanitarie, nonché quello per la tutela dell’igiene e della sanità pubblica, perseguiti dagli impugnati provvedimenti, rispetto agli interessi privati di carattere meramente economico di cui è portatrice la parte ricorrente.

Considerato che il provvedimento sindacale adottato non dispone la chiusura dell’attività in questione – scrive l’estensore della pronuncia, il presidente Francesco Brugaletta – che può essere effettuata, nel periodo considerato, con consegna a domicilio. Visto inoltre che il provvedimento sindacale ha efficacia soltanto fino al 29 gennaio. E ritenuto che non esiste l’irreparabilità del danno, attesa l’eventuale risarcibilità a seguito della decisione di merito, rigetta la domanda di sospensiva».

L’ordinanza resta in vigore

Dunque l’azienda ricorrente potrà rivalersi sul Comune durante l’udienza che si svolgerà il 10 febbraio. Intanto però l’ordinanza anti Covid di De Luca resta in vigore, anche nel punto in cui vieta l’asporto per bar, ristoranti e qualunque attività di somministrazione di alimenti.