Cronaca

Messina verso l’uscita dalla zona fucsia, Tar sospende coprifuoco professionale

Cade il coprifuoco professionale alle 19 previsto dalla contestata ordinanza 399/2000 del sindaco di Messina Cateno De Luca. Il Tar di Catania ha accolto la richiesta di sospensiva, in attesa di decidere nel merito della richiesta di revoca, avanzata da tre professionisti, gli avvocati Vincenzo Ciraolo e Pietro Ruggeri insieme al notaio Fabio Tierno.

avvocato Pietro Ruggeri

Un doppio smacco per il primo cittadino, che proprio stasera aveva confermato la misura, malgrado contestualmente alla sua consueta diretta del venerdì, mentre difendeva il suo provvedimento, il Governo nazionale allentava le previsioni per la Sicilia, passata da zona arancione a zona gialla.

Il Tribunale amministrativo regionale (presidente Pancrazio Maria Savasta) ha fissato al 17 dicembre prossimo l’udienza per decidere nel merito della revoca chiesta dai professionisti.

Il provvedimento del Tar riguarda soltanto il così detto coprifuoco professionale, ovvero il divieto per gli studi professionali di ricevere dopo le 19, e non è relativo anche ai commercianti, per i quali la chiusura alle 19 resta in vigore. I professionisti infatti possono impugnare soltanto i provvedimenti che riguardano la propria categoria, non sarebbe stato riconosciuto loro l’interesse a ricorrere anche per le altre categorie.

“Senza negare il carattere prioritario – nella presente fase di pandemia – del diritto alla salute dei cittadini, il provvedimento restrittivo di altro diritto, costituzionalmente garantito, qual è quello del libero esercizio di una attività lavorativa (…) deve trovare adeguato supporto motivazionale”, scrive il Tar.

“Nel caso di specie, in disparte il riferimento alla necessità di limitare gli assembramenti, così come sostenuto in ricorso, non è dato evincere nel provvedimento impugnato quale sia la concreta e reale esigenza, nonché il rapporto causa effetto, per operare la contestata restrizione oraria. Invero ivi non sussiste alcun riferimento al rapporto tra la limitazione degli orari di ricevimento degli studi professionali e salvaguardia della salute pubblica”.

“In altri termini – conclude il giudice amministrativo – mentre appare avere una sua ratio giustificatrice la completa interdizione, ove motivata, di un’attività documentalmente pericolosa o non adeguatamente organizzata, in quanto veicolo trasmissivo fortemente probabile del contagio, risulta, sempre in assenza di manifeste ragioni, meno comprensibile la riduzione del tempo utile per esercitare attività professionali, spesso caratterizzate da scadenze ineludibili, o di pubblica utilità, che richiedono la presenza fisica del cliente poiché, proprio come sostenuto in ricorso, si potrebbe determinare un più concreto afflusso presso gli studi professionali e gli esercizi , tale da comportare un assembramento, altrimenti evitabile. “