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Centro medico Unime, Bruschetta: “Non era compito mio”. Navarra: “Sì”

Arriva a stretto giro di posta la replica del direttore sanitario Daniele Bruschetta all’ex rettore di Unime Navarra, che sulla vicenda del centro medico d’ateneo è intervenuto indicando proprio nella poltrona del professor lo snodo principale dell’iter che avrebbe dovuto condurre all’autorizzazione, arrivata dopo 3 anni.

“Secondo la normativa vigente, il compito del direttore sanitario è quello di “curare l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico-sanitario e organizzativo”. Compito che è stato sempre svolto con diligenza e nel pieno rispetto delle normative di legge – spiega il professore Bruschetta – Sottolineo che sono stato nominato Direttore sanitario con Decreto Rettorale e del consiglio di amministrazione successivamente alla costituzione del Centro medico sportivo riabilitativo, il cui iter amministrativo è stato curato interamente dall’Amministrazione dell’epoca e sul quale nessun obbligo di controllo grava sul direttore sanitario”7.

“Pertanto, nessuna responsabilità può essere ascritta al direttore sanitario per funzioni che non competono allo stesso.”, conclude.

La controreplica di Navarra

“Il testo aggiornato della legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8 (norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) all’articolo 13 norma i compiti del direttore sanitario – controreplica l’ex rettore Pietro Navarra -. Il prof. Bruschetta – che svolgeva questo ruolo per il Centro Medico quando io rivestivo la carica di rettore – ne cita solo parzialmente il contenuto, limitandosi a richiamare tra i compiti del direttore sanitario l’aspetto generico della cura “dell’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico-sanitario e organizzativo”. Tuttavia, dimentica di aggiungere che, in particolare, il direttore sanitario deve controllare “il regolare svolgimento dell’attività” (art. 13, comma 1, lett c). Poiché non può essere regolare un’attività senza la specifica autorizzazione Asp, è talmente evidente di chi sia la responsabilità di tale mancanza che le osservazioni fatte dal professore Bruschetta si smentiscono da sole”.