L’importante modifica è contenuta nella legge sulla semplificazione amministrativa. Introdotto anche il meccanismo della Scia al posto della Dia
Un passaggio in meno, che ultimamente aveva assunto i contorni del mero formalismo. Da ieri è in vigore la riforma della pubblica amministrazione, la cosiddetta legge della “semplificazione amministrativa”, che tra le novità più importanti comprende la soppressione delle commissioni edilizie comunali. Ecco nel dettaglio, in cinque punti, le modifiche introdotte dall’articolo 19 della legge firmata dall’assessore regionale alla Funzione pubblica, Caterina Chinnici (nella foto): «1. I comuni sono tenuti a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica di immobili entro venti giorni dal ricevimento della richiesta dell’interessato. 2. L’ufficio comunale competente, all’atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all’interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall’ufficio nei successivi trenta giorni. In questo caso il termine di settantacinque giorni di cui al comma 5 decorre dalla data di integrazione dei documenti. 3. Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento. 4. Il sindaco adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni 5. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro settantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all’interessato il provvedimento motivato di diniego.
Altra novità importante, con l’articolo 6 viene introdotto il meccanismo della Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività, che prende il posto della Dia, la Dichiarazione di inizio attività. Si tratta di una procedura semplificata che consente per gli atti di autorizzazione, licenza, permesso e, comunque, a contenuto non discrezionale l’avvio dell’attività dalla data di presentazione dell’istanza. I controlli saranno svolti nei 60 giorni successivi. L’avvio immediato dell’attività non è consentito nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Tra le altre innovazioni della riforma, previste – sarebbe il caso di dire finalmente – sanzioni nei confronti dei funzionari ritenuti responsabili di ritardo o omissioni nell’adozione nel provvedimento conclusivo del procedimento; l’introduzione di nuovi meccanismi informatici per la digitalizzazione della macchina amministrativa e l’ampliamento della cosiddetta “trasparenza”, con l’obbligo di pubblicare sui siti web, tra l’altro, bilanci, spesa per il personale e curricula dei soggetti esterni. Inoltre nasce, con la riforma Chinnici, il “Codice Antimafia ed Anticorruzione”, il cosiddetto “Codice Vigna”: l’obiettivo è contrastare il rischio di diffusione della corruzione e infiltrazioni di tipo mafioso all’interno delle pubbliche amministrazioni.
