Il punto di vista di Confedelizia. Case, immobili e condominio in pillole
La rubrica a cura di Confedilizia Messina
La casa riduce le disuguaglianze: tra i redditi più bassi crescono i proprietari
Un’analisi realizzata dalla Confedilizia sulla base dei dati di Banca d’Italia, Istat e Agenzia delle entrate porta a una conclusione inattesa rispetto al dibattito pubblico sulla distribuzione della ricchezza in Italia. Mentre la discussione è incentrata sul crescente divario patrimoniale e sulla ricchezza delle fasce più abbienti, l’analisi dell’intera distribuzione patrimoniale mostra un dato inatteso: tra il 2019 e il 2025, la metà meno ricca delle famiglie italiane ha registrato una crescita patrimoniale superiore a quella registrata dalla maggior parte delle altre fasce della popolazione. Il patrimonio della metà meno abbiente è aumentato del 19,4%, a fronte di una crescita della ricchezza mediana del 9,5%, con un incremento superiore anche all’inflazione. Gli aumenti più rilevanti si osservano nel primo quintile (+38,2%) e nel secondo (+26,1%). Parallelamente, è cresciuta soprattutto nelle fasce a reddito più basso la diffusione della proprietà dell’abitazione: nel primo quintile di reddito la quota di proprietari è passata dal 54,2% al 60,8%. Lo studio evidenzia come, per il ceto medio-basso, la casa rappresenti non una rendita, ma il principale strumento di costruzione del patrimonio familiare. Secondo il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, “questi dati smentiscono molti luoghi comuni sulla proprietà immobiliare. La casa non è il bene dei ricchi: per milioni di famiglie italiane, e soprattutto per quelle con minori disponibilità economiche, è il principale patrimonio costruito nel corso della vita. E lo studio mostra che la diffusione della proprietà ha contribuito a ridurre, non ad aumentare, le distanze patrimoniali. È un dato di cui dovrebbe tenere conto chi continua a considerare la proprietà immobiliare come una rendita da tassare o da limitare”.
Morosità: il conduttore contumace deve anche gli interessi maturati?
Il locatore che agisce per il pagamento dei canoni è ovviamente tenuto a provare la fonte della propria pretesa – consistente nel contratto di locazione – mentre il conduttore convenuto è onerato della dimostrazione dell’avvenuto saldo dei canoni. Se il conduttore resta contumace, non assolvendo al proprio onere probatorio, la domanda di pagamento deve essere accolta sulla base delle allegazioni del locatore. Ciò premesso, siccome il credito vantato per canoni di locazione non corrisposti è un credito pecuniario liquido ed esigibile, come tale produce interessi nella misura del saggio legale ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., nonché ai sensi degli artt. 1219, secondo comma , n. 3 e 1224 cod. civ. Tali interessi decorrono dalle singole scadenze o dalle imputazioni di pagamento operate, fino al saldo effettivo.
Utilizzo di impianto di videosorveglianza: quando va deliberato dall’assemblea?
L’utilizzo di un sistema di videosorveglianza installato all’interno di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva sita in condominio – poiché fa sorgere un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 2, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – deve svolgersi nel rispetto dei princìpi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento medesimo, e, in particolare del principio di liceità, correttezza e trasparenza e del principio di limitazione delle finalità. L’angolo visuale di ripresa deve, in ogni caso, essere limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza dell’unità immobiliare di proprietà singola, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione d’immagini, inerente le parti comuni dell’edificio condominiale (quali cortili, pianerottoli, scale, anditi, aree destinate a parcheggio). Essendo un impianto di tale tipologia relativo a proprietà esclusiva non deve essere deliberato dall’assemblea. Qualora, invece, si ravvisino esigenze d’installare un impianto di videosorveglianza in un fabbricato condominiale per finalità di conservazione e di sicurezza nel godimento delle parti comuni, ivi collocando il medesimo impianto, la titolarità e la gestione del trattamento dei relativi dati è attribuita all’assemblea, che delibera ai sensi dell’art. 1122-ter cod. civ. (da Confedilizia Notizie)

