La rubrica a cura di Confedilizia Messina
IMU: ENTRO IL 17 GIUGNO IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO 2024 (entro il 1° luglio la presentazione della dichiarazione)
Entro il prossimo 17 giugno (cadendo il 16 di domenica) va pagato l’acconto dell’Imu per l’anno 2024 per tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze (salvo che l’unità immobiliare sia accatastata come A/1, A/8 e A/9), le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Lo segnala la Confedilizia di Messina
In estrema sintesi, si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero, mentre il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’Imu deve essere versata in due rate. La prima rata, da corrispondersi quest’anno entro il 17 giugno, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno scorso. La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sarà da versarsi entro il 16 dicembre per la differenza, sulla base delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni pubblicate nel sito del Dipartimento delle finanze del Mef.
Entro il prossimo 1° luglio (cadendo il 30 giugno di domenica) va invece presentata, nei casi previsti dalla legge (per esempio in caso di comodato a parenti di primo grado per usufruire della riduzione del 50% in presenza di tutti i requisiti necessari), la dichiarazione Imu per le comunicazioni inerenti all’anno 2023.
Al riguardo – segnala Confedilizia di Messina – quest’anno va presentata (per la prima volta) la dichiarazione Imu da parte di coloro che per il 2023 sono stati esentati dal pagamento dell’imposta in quanto possessori di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale (rispettivamente “violazione di domicilio” e “Invasione di terreni o edifici”) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Infatti, anche se ancora non è stato emanato il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dalla norma, il Ministero stesso – su sollecitazione della Confedilizia – già in occasione del saldo dell’Imu 2023, con comunicato stampa del 12.12.2023, chiarendo che l’esenzione spetta anche se non sia stato adottato il decreto in questione, ha precisato che “i contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione Imu, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024”.
Gli uffici della Confedilizia di Messina in Via dei Mille 192, tel 090/2408533, mail: confediliziamessina@gmail.com, sono a disposizione per fornire per ogni assistenza e consulenza al riguardo.
Cedolare secca per locazioni brevi: chiarimenti delle Entrate
La cedolare secca con aliquota al 26% si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione breve. Nulla cambia invece per la prima o unica abitazione locata fino a trenta giorni, che sconta l’aliquota al 21%. Queste sono alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 10/E del 10.5.2024, in merito alle novità introdotte sulle locazioni brevi dalla legge di bilancio 2024 (cfr. Cn genn. 2024). L’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. Tale scelta andrà effettuata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le Entrate, tra le altre cose, hanno precisato che la nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dall’1.1.2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni. Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto. E dovranno fornire la relativa certificazione al locatore che, dal canto suo, dovrà poi determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi. Con la circolare in commento l’Agenzia ha infine chiarito come debbono operare gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue a seconda che gli stessi abbiano o meno una stabile organizzazione in Italia.
La Corte di cassazione ridefinisce l’imposizione della caparra penitenziale
Una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 12398 del 7 maggio 2024) ha segnato un punto di svolta nella tassazione delle caparre penitenziali introdotte nei contratti preliminari, una questione a lungo oggetto di controversie interpretative.
La caparra penitenziale, definita come la somma versata in vista di un possibile recesso contrattuale, rappresenta un corrispettivo per il diritto di recesso. La sua tassazione è stata oggetto di discussione, in quanto la legge di registro disciplina espressamente la caparra confirmatoria, ma tace sulla tassazione di quelle penitenziali.
La citata sentenza della Corte ha chiarito che le caparre penitenziali non possono essere considerate negozi sospensivamente condizionati, ma piuttosto come condizioni risolutive espresse, poiché l’esercizio del recesso rimuove gli effetti contrattuali già prodotti o ne impedisce la produzione. Pertanto, la tassazione delle caparre penitenziali deve essere differita fino al momento dello scioglimento del contratto, quando si manifesta la capacità contributiva.
La Corte ha inoltre stabilito che le imposte versate per acconti e caparre confirmatorie possono essere scomputate dalla tassazione del contratto definitivo, estendendo tale principio anche alle caparre penitenziali.
Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nell’adeguamento del quadro normativo alla complessità delle transazioni contrattuali, offrendo maggiore chiarezza e coerenza nel trattamento fiscale delle caparre penitenziali.
Quando la cantina è pertinenza dell’appartamento ai fini della locazione?
In tema di locazione di immobili è legittimamente ravvisabile un rapporto pertinenziale tra l’appartamento adibito ad uso abitativo ed il locale cantina qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario, siano ubicati nello stesso edificio, siano stati concessi in locazione ad un unico conduttore e la cantina risulti posta oggettivamente a servizio dell’appartamento. La volontà del proprietario locatore di destinare durevolmente la cantina stessa al servizio dell’appartamento solitamente è desumibile dal fatto che gli immobili siano stati dati in locazione con un unico contratto e per un canone globale allo stesso conduttore (cfr. in punto anche Cassazione civile sez. II, 01/03/2000, n. 2247).
Danni da infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante, ne risponde il proprietario o l’usufruttuario?
La responsabilità per i danni causati da infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante ricade sull’usufruttuario e non sul nudo proprietario dello stesso dal momento che solo il primo può considerarsi custode avente pieno controllo e disponibilità materiale della cosa. (da Confedilizia Notizie).
