La rubrica a cura di Confedilizia Messina
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Chiarimenti sulla vicenda Giorgetti-catasto
Facciamo il punto sulla vicenda – per lo più mediatica – sorta nella serata di martedì 8 ottobre in seguito alle dichiarazioni rese dal Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti nel corso di un’audizione parlamentare.
Come riconosciuto mercoledì 9 dallo stesso ministro in una nota stampa diffusa congiuntamente al leader del suo partito, è stata la Confedilizia a chiarire, praticamente in contemporanea con le dichiarazioni in Parlamento, i contenuti delle stesse, attraverso il seguente post pubblicato sui social network dal presidente Spaziani Testa:
“Ricapitoliamo. Il ministro dell’Economia legge in audizione un documento in cui si parla di «aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere: (a) le proprietà ad oggi non censite b) valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale, a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici». Nella replica, il Ministro specifica che si tratta di: (a) cercare le case fantasma (b) verificare che chi ha fatto i lavori abbia aggiornato i dati catastali Entrambe le attività rientrano nell’ordinarietà. Se le cose stanno così, caso chiuso”.
Complice anche l’oggettiva ambiguità della prima dichiarazione del Ministro, unita alla prevedibile dose di superficialità da un lato e di speculazione politica dall’altro, i quotidiani di mercoledì 9 erano pieni di informazioni molto deformate quando non del tutto false (lo stesso, tuttora, molti siti web di informazione).
Nel pomeriggio del 9, il presidente Spaziani Testa – oltre a rilasciare una serie di dichiarazioni e interviste a giornali, televisioni e radio (raccolte in questa pagina) – ha scritto nel tardo pomeriggio una nuova nota, che di seguito si riporta:
“a) Cercare le ‘case fantasma’, oltre a essere un dovere di uno Stato ordinato, è anche un impegno assunto dal Governo e dal Parlamento con la riforma fiscale approvata poco più di un anno fa (articolo 16, comma 1, lettera n), legge n. 111/2023): «prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l’individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi». b) L’obbligo di far verificare all’Agenzia delle entrate (salvo contestazione da parte del proprietario) l’eventuale variazione dell’inquadramento catastale dell’immobile, rendita inclusa, in seguito a interventi edilizi, è sancito dal D.M. n. 701 del 1994. Una specifica verifica dell’adempimento di quest’obbligo, in caso di utilizzo del superbonus, è prevista da una norma dell’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 86-87, legge n. 213/2023): «86. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati». «87. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Al momento, questa è la situazione. Se verranno fuori nuove norme, si potranno commentare”.
Procedimento di sfratto: perché la notifica deve essere fatta a mani del conduttore?L’art. 660 c.p.c. in tema di intimazione di licenza o di sfratto statuisce che, se l’intimazione non è stata notificata a mani proprie del conduttore, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.
Ciò al fine di tentare di assicurare che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell’intimazione rivoltagli, in considerazione dei rilevanti effetti che derivano dalla mancata comparizione dell’intimato all’udienza avanti il giudice: la convalida dello sfratto.
Il montaggio di un videocitofono al posto di un semplice citofono costituisce un’innovazione?
L’installazione di un videocitofono al posto di un semplice citofono non costituisce un’innovazione in quanto trattasi di un adeguamento tecnologico di un impianto realizzato precedentemente con minori caratteristiche tecniche (cfr. in punto anche Corte App. Genova, 30/07/2020 n. 755). (da Confedilizia Notizie)