Imu, entro il 16 giugno il versamento dell’acconto 2026

Imu, entro il 16 giugno il versamento dell’acconto 2026

Autore Esterno

Imu, entro il 16 giugno il versamento dell’acconto 2026

domenica 07 Giugno 2026 - 08:26

La rubrica di Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

La rubrica di Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Imu: entro il 16 giugno il versamento dell’acconto 2026 Entro martedì 16 giugno va pagato l’acconto dell’Imu per l’anno 2026 per tutti i fabbricati, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli. L’Imu va comunque pagata, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale, qualora l’unità immobiliare sia accatastata come A/1, A/8 e A/9. Il saldo dell’imposta si pagherà invece entro il prossimo 16 dicembre. È comunque possibile pagare in unica soluzione entro il 16 giugno. La prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote (che forma parte integrante delle delibere comunali) pubblicato sul portale del Dipartimento politiche fiscali del Mef entro il 28 ottobre.

Si ricorda che dallo scorso anno i Comuni non possono più diversificare le aliquote dell’Imu introducendo specifiche fattispecie, ma possono solo fissare le aliquote sulla base delle fattispecie “tipizzate” che sono indicate nel prospetto da allegare alla delibera e da pubblicare entro il 28 ottobre. Ciò in quanto la delibera di approvazione delle aliquote può essere redatta solo attraverso l’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale. La selezione delle fattispecie di interesse del Comune può in questo modo avvenire solo tra quelle individuate dal d.m. 7.7.2023, come modificato e integrato prima dal d.m. 6.9.2024 e poi, in considerazione delle esigenze emerse nel corso dell’anno d’imposta 2025, primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, dal d.m. 6.11.2025. Le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni già previste dalla legge, quali, per esempio, la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 oppure la riduzione dell’imposta al 75% per gli immobili locati con contratto a canone concordato, invece, non devono essere inserite nel prospetto in quanto le stesse sono applicate senza che il Comune possa esercitare alcun margine di discrezionalità in merito. Il conduttore asporta dall’immobile arredi e beni: è reato? Commette il reato di appropriazione indebita il conduttore di un appartamento che asporti dall’immobile oggetto di locazione i relativi arredi o altri beni, senza che, ai fini della sussistenza dell’illecito, sia necessaria la formale richiesta di restituzione da parte del locatore, essendo sufficiente che a detti beni sia stata data una diversa destinazione rispetto a quella originaria. In relazione a tale ipotesi, sussiste addirittura anche l’aggravante ex art. 61, n. 11, del Codice penale, posto che la relazione di prestazione d’opera si riferisce a qualsiasi rapporto, anche di mero fatto, da cui sia comunque derivato, in capo all’agente, il possesso della cosa e che ne abbia dunque consentito una più facile appropriazione, in virtù della particolare fiducia che era stata in lui riposta.

Vendita d’appartamento: spese straordinarie deliberate prima, chi le paga? La ripartizione delle spese c.d. “straordinarie” tra il venditore e l’acquirente di un immobile è stata oggetto di conflitti giurisprudenziali. Il criterio oggi maggiormente consolidato è quello che stabilisce l’impossibilità di applicare il dettato di cui all’art. 63 disposizioni di attuazione del Codice civile (valido per le sole spese ordinarie) e dunque di sostenere che tali oneri reali possano essere posti a carico in solido anche al nuovo proprietario, se relativi all’anno in corso ed a quello precedente l’alienazione dell’unità immobiliare interessata. Da ciò deriva necessariamente che le spese straordinarie devono essere sopportate da chi risultava proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che ha approvato tali spese (cfr. in punto Cassazione civile sez. VI, 10.9.2020, n. 18793). In altre parole, se una spesa straordinaria viene deliberata dall’assemblea condominiale, il proprietario dell’immobile in quel preciso momento è responsabile del pagamento, anche se successivamente aliena la propria unità immobiliare. Tanto premesso, è comunque indubbio che le parti possano stabilire diversamente mediante accordi privati inseriti o meno nel rogito di vendita: venditore ed acquirente possono, ad esempio, concordare che sarà quest’ultimo a farsi carico delle spese straordinarie già deliberate ma non ancora saldate. Tale accordo, però, ha valore solo tra le parti medesime.(da Confedilizia Notizie)

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