Elezioni regionali. Le disposizioni per la propaganda elettorale

Elezioni regionali. Le disposizioni per la propaganda elettorale

Elezioni regionali. Le disposizioni per la propaganda elettorale

Tag:

mercoledì 03 Ottobre 2012 - 10:54

Eventuali presenze di incaricati all'interno delle sezioni per le rilevazioni dei dati possono essere autorizzate dai presidenti di seggio esclusivamente per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione

L’assessorato regionale alle Autonomie locali, ha ricordato che ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge 4 aprile 56 n. 212, a partire dal giorno precedente alle votazioni, vigerà il divieto assoluto di tenere comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici nonché di effettuare nuove affissioni di manifesti, stampati e giornali murali.

Analogo divieto vige per le emittenti radiotelevisive di diffondere comunicazioni di natura politica, messaggi autogestiti, nonché tribune elettorali, a partire dallo stesso termine, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. n. 807/1984, introdotto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10. Ne consegue che qualsiasi manifestazione di propaganda elettorale dovrà obbligatoriamente cessare alle ore 24 di venerdì 26 ottobre. E’ fatto inoltre divieto, nel giorno destinato alla votazione di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall’ingresso alle sezioni elettorali.

Relativamente ai sondaggi da parte di istituti demoscopici intese a rilevare gli orientamenti di voto all’uscita dei seggi, queste devono essere effettuate, previa richiesta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28. E’ inoltre opportuno che le eventuali rilevazioni demoscopiche vengano effettuate a debita distanza dalle sezioni elettorali, in modo da non creare alcune interferenza con il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Eventuali presenze di incaricati all’interno delle sezioni per le rilevazioni dei dati possono essere autorizzate dai presidenti di seggio esclusivamente per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 7 comma 2 della legge n. 130/1975 e art. 49 comma 4 D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m. la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco o del Prefetto, nel caso si svolga nel territorio di più comuni.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Via Francesco Crispi 4 98121 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007