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Atm. Liquidazione e competenze del Consiglio, MessinAccomuna: “In giro… veline furbe”

MESSINA – “Nonostante le veline furbe messe in circolazione, il Piano di liquidazione Atm è di piena competenza del Consiglio”. MessinAccmuna interviene sul documento che circola tra i consiglieri su “liquidazione e competenza” dell’Assemblea, nel quale si sostiene che “l’articolo 50 dello Statuto Atm sarebbe ‘disapplicato’ perché troppo vecchio e precedente all’entrata in vigore del Testo unico degli enti locali. Il parere è fondato su una sentenza del Cga relativa alla liquidazione dell’Asm di Taormina (azienda speciale). Chi ha scritto – si chiede MessinAccomuna – quella nota?”.

“In linea con la delibera – scrivono gli attivisti del laboratorio civico – anche l’interpretazione fornita della sentenza del Cga è ‘furba’: è omissiva, decontestualizzata e fuorviante e conduce a conclusioni sbagliate, estranee al contenuto della sentenza, alle procedure adottabili e, in ultima istanza, alla norma vigente, soprattutto in relazione alle modifiche di competenze rispettivamente della Giunta e del Consiglio introdotte dal Tuel (il decreto legislativo 267/2000)”.

“Articolo 50 e responsabilità dell’Aula”

Ed ancora: “Lart. 50 dello statuto di Atm, con riferimento alle responsabilità del Consiglio, è coerente e compatibile con l’ordinamento vigente e, dunque, deve essere considerato come pienamente valido e vincolante. Ne consegue che il Consiglio ha il dovere di “approvare” il piano di liquidazione, e non può limitarsi a una mera presa d’atto…  Contrariamente a quanto rappresentato – viene evidenziato – quella sentenza, nel caso specifico trattato, afferma che l’attuale contesto normativo ha ridotto i poteri della Giunta e ha mantenuto intatte (eventualmente allargandole) le potestà del Consiglio. Al punto che il Cga dichiara che bene ha fatto il Consiglio Comunale a revocare gli amministratori dell’azienda (che erano stati nominati dalla Giunta) e a nominare un liquidatore di propria fiducia.

In pratica: male ha fatto la Giunta De Luca a nominare da sé un organo di liquidazione, visto che per il Cga il potere di nomina dei Commissari (se così previsto da un novellato statuto) può/deve essere riconosciuto al Consiglio e non alla Giunta. Ben si comprende che il nuovo assetto limita i poteri non già del Consiglio, su cui il Cga non interviene a chiarimento, ma della Giunta. Inoltre, per comprendere una sentenza, la stessa deve essere contestualizzata e riferita alla concreta fattispecie su cui si applica. Non dice il parere che questa sentenza salva e tutela atti posti in essere dal Consiglio, affermandone la validità proprio alla luce dell’attuale contesto normativo…”.