La rubrica settimanale di Confedilizia
C’è un dato che merita attenzione nella relazione 2025 della Consap sul Fondo di garanzia per la prima casa: nonostante il ritorno a una platea di beneficiari più ristretta, il meccanismo continua a sostenere il mercato della proprietà abitativa. Le domande diminuiscono solo del 5,6% rispetto al 2024, mentre vengono erogati oltre 64 mila mutui per più di 8 miliardi di euro. La lezione è semplice. Quando il credito è più accessibile, il mercato immobiliare reagisce. La garanzia pubblica non sostituisce il mercato, ma ne riduce gli attriti: nel 2025 i mutui garantiti hanno registrato un tasso medio del 3,04%, inferiore a quello dei mutui ordinari (3,25%). Colpisce anche un altro aspetto. Quasi il 99% delle operazioni riguarda l’acquisto della prima casa e oltre il 40% dei beneficiari è costituito da giovani under 36. È la conferma che, in un Paese dove l’accesso alla proprietà è sempre più difficile, gli strumenti che favoriscono l’acquisto continuano a svolgere una funzione economica e sociale essenziale. La relazione offre dunque un’indicazione chiara: sostenere la proprietà della casa significa sostenere anche il mercato immobiliare, senza alterarne gli equilibri, ma rendendolo più accessibile a chi, altrimenti, ne resterebbe escluso.
Morosità: il conduttore contumace deve anche gli interessi maturati?
Il locatore che agisce per il pagamento dei canoni è ovviamente tenuto a provare la fonte della propria pretesa – consistente nel contratto di locazione – mentre il conduttore convenuto è onerato della dimostrazione dell’avvenuto saldo dei canoni. Se il conduttore resta contumace, non assolvendo al proprio onere probatorio, la domanda di pagamento deve essere accolta sulla base delle allegazioni del locatore. Ciò premesso, siccome il credito vantato per canoni di locazione non corrisposti è un credito pecuniario liquido ed esigibile, come tale produce interessi nella misura del saggio legale ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., nonché ai sensi degli artt. 1219, secondo comma , n. 3 e 1224 cod. civ. Tali interessi decorrono dalle singole scadenze o dalle imputazioni di pagamento operate, fino al saldo effettivo.
Appalto condominiale, decreto ingiuntivo per oneri connessi a lavori straordinari: il condomino inadempiente può eccepire l’inadempimento dell’appaltatore?
Nella fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali concernenti lavori straordinari appaltati dal condominio, il condomino moroso destinatario del provvedimento monitorio non può eccepire la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita dall’appaltatore, venendo in rilievo nel giudizio di opposizione non il rapporto contrattuale con l’appaltatore e l’eventuale inadempimento di quest’ultimo, quanto, piuttosto, il debito del condomino moroso stesso nei confronti del condominio (cfr. in argomento Cassazione civile sez. II, 20.4.2026, n. 10329). (da Confedilizia Notizie)

