Il 20 novembre l'udienza per il ricorso presentato da due cittadini messinesi per l'annullamento della tornata elettorale del 15 e 16 giugno.
Una nuova spada di Damocle per la città di Messina. Dopo due commissariamenti consecutivi decisi dalla giustizia amministrativa, un ricorso presentato al Tar di Catania da due cittadini messinesi, il trentaseienne Giuseppe Russo e la quasi ottantenne Giulia Gatto, rappresenta l’inquietante minaccia che si verifichi il detto «non c’è due senza tre». Rappresentati dall’avvocato Anna Maria Lombardo dello studio catanese Lisfera, i due elettori chiedono di fatto che venga azzerata la competizione elettorale del 15 e 16 giugno che ha portato a Palazzo Zanca Giuseppe Buzzanca, i suoi assessori e il consiglio comunale, o in alternativa quantomeno il riconteggio delle schede.
I due cittadini ricorrono, citiamo testualmente, contro «il Comune di Messina, il Consiglio comunale di Messina e la Sezione elettorale centrale» per l’annullamento «dell’atto di proclamazione alla carica di sindaco del Comune di Messina del dott. Giuseppe Buzzanca» e «delle operazioni elettorali svoltesi in tutte le sezioni del Comune di Messina o, in via subordinata, in quelle n. 4, 22, 26, 30, 32, 33, 38, 46, 61, 71, 76, 82, 113, 114, 115, 117, 123, 141, 148, 158, 162, 188, 194, 195, 205 e 207 o, in via ancora più subordinata, per il rinnovo del conteggio delle schede dei candidati alla carica di sindaco delle predette sezioni».
Secondo quanto si legge nel ricorso l’atto della proclamazione del sindaco «è illegittimo e dovrà essere annullato», e come prima motivazione viene spiegato che «il presidente della Sezione centrale, nella determinazione del quorum necessario al fine di stabilire il numero di voti occorrenti per il raggiungimento della metà più uno delle preferenze validamente espressi, non ha preso in considerazione le schede bianche e quelle non valide o nulle, abbassando così il numero dei voti occorrenti (quorum) per l’elezione al primo turno». Un provvedimento che secondo la legale «è in palese contrasto con l’articolo 8 legge R.S. n. 7/1992, la quale distingue i voti “attribuiti-, comma I, da quelli “espressi-, comma II, legando ai secondo la determinazione del quorum». Sono voti espressi, secondo l’interpretazione che ha portato al ricorso, quelli che «si perfezionano con il ritiro della scheda da parte dell’elettore e con la conseguente manifestazione di voto, riposto nell’urna elettorale, a prescindere da ciò che si è scritto nella scheda o dalla sua validità». Insomma, sia valida, bianca o nulla, la scheda ritirata, con tanto di firma nel registro, e poi inserita nell’urna rappresenta un’espressione di voto, anche se poi il voto stesso non risulterà “attribuito- a nessuno. A conforto di questa tesi, l’avvocato Lombardo cita una recente decisione del Consiglio di Stato, datata 4 marzo 2005, nella quale si stabilisce che «per la validità delle elezioni, ai fini della determinazione del quorum, si dovrà tenere conto di coloro che hanno ritirato le schede, non rilevando l’espressione di voto o la validità dello stesso». E ancora, si cita il decreto presidenziale della Regione Sicilia del 9 giugno 1954, secondo il quale «le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti».
Un’altra violazione di legge riscontrata riguarda le operazioni dei seggi, costituiti il pomeriggio del 14 giugno alla presenza solo dei presidenti, e non anche degli scrutatori e del segretario, come previsto dalla legge. «Non essendo i rappresentanti di lista stati avvertiti delle costituzione dei seggi nel giorno di sabato – si legge nel ricorso – e del differimento al giorno successivo degli altri componenti, non si è in grado di riferire quali siano state le operazioni eseguite dai presidenti, i quali, senza controllo, né contraddittorio, hanno iniziato ad assolvere agli adempimenti previsti, in maniera arbitraria e dissociata», motivo per cui secondo i ricorrenti è irregolare la costituzione dell’ufficio elettorale «per insufficiente numero dei suoi componenti».
Ma il ricorso non si ferma qui, e tocca un tasto tra i più dolenti delle passate elezioni, come più volte fatto notare nei giorni successivi alla due giorni elettorale. Viene sottolineato che in diverse sezioni i verbali «non risultano redatti con le annotazioni dei voti riportati dai candidati sindaci, ovvero tali annotazioni sono incomplete o imprecise», mentre «nella sezione 201 e 202 i presidenti hanno annullato rispettivamente n. 28 e 15 schede che presentavano il segno di croce sul simbolo Pd con l’indicazione di un candidato non appartenente a detta lista ma al medesimo raggruppamento; i voti dovevano comunque essere attribuiti al Pd ed al candidato sindaco Francantonio Genovese, per il principio della conservazione della volontà dell’elettore». Certo è che la citazione di particolari così dettagliati lascia il dubbio che dietro questo ricorso ci sia la “longa manu- di qualcuno più vicino alla politica rispetto a dei semplici cittadini.
Viene ancora denunciato che «la carenza della firma anche di un solo componente comporta la nullità del verbale e, quindi, delle relative operazioni elettorali», che in diverse sezioni «la somma di tutti i voti espressi alla carica di sindaco, unita al numero delle schede bianche ed a quelle nulle, risulta in alcune sezioni superiore ed in altre inferiore al numero dei votanti delle stesse sezioni», e viene fatto notare soprattutto che «il candidato alla carica di sindaco dott. Giuseppe Buzzanca risulta aver superato il quorum, così come calcolato dalla sezione centrale, di appena 1.398 voti». D’altronde, secondo una sentenza del 1986 del Consiglio di Stato citata dai ricorrenti, «sono causa di nullità delle operazioni elettorali (…) la divergenza tra il numero dei votanti risultante dalle attestazioni delle liste elettorali e il numero delle schede valide, nulle e bianche indicato nei verbali seggi (…) e la omessa o irregolare vidimazione delle liste elettorali di sezione».
La richiesta che avanza il ricorso è, come detto, l’annullamento delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni sopra citate e, in via subordinata, della proclamazione di Buzzanca sindaco (sempre per l’elezione del sindaco), con l’invito a procedere «alla fissazione della data in cui si dovrà svolgere il ballottaggio tra i due candidati alla carica di primo cittadino che hanno riportato il maggior numero di voti», con in ultima analisi la disposizione del riconteggio delle schede.
Il presidente del Tar di Catania, Vincenzo Zingales, ha già fissato la data dell’udienza di merito al 20 novembre 2008, ore 9. Messina è ancora una volta appesa alle volontà della giustizia amministrativa.
