Sospeso il calendario venatorio in Sicilia: a stabilirlo il Tar di Palermo

Sospeso il calendario venatorio in Sicilia: a stabilirlo il Tar di Palermo

Sospeso il calendario venatorio in Sicilia: a stabilirlo il Tar di Palermo

lunedì 19 Luglio 2010 - 09:21

Secondo l’ordinanza del TAR, le decisioni assunte dagli Assessorati competenti avrebbero messo in serio pericolo specie animali soggette a tutela

Sospeso il calendario venatorio 2010-2011 in Sicilia. Lo ha stabilito il TAR di Palermo, nell’ordinanza del 16 luglio scorso, accogliendo il ricorso di Legambiente Sicilia e dell’Associazione Mediterranea per la Natura di Messina. Legambiente e l’Associazione Mediterranea, rappresentate e difese in giudizio dagli avvocati Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta, dello Studio legale Giuliano, avevano contestato al Presidente della Regione, agli Assessorati regionali Risorse Agricole e Alimentari, e Territorio e Ambiente, e al Servizio Protezione e Patrimonio naturale, le decisioni assunte sulla regolamentazione dell’attività venatoria nella regione per l’annata 2010 -2011 e sul Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011.

Legambiente e l’Associazione Mediterranea hanno obiettato che il Calendario venatorio 2010-2011, come stabiliscono le leggi in materia, non è stato sottoposto a preventiva valutazione di incidenza e alla verifica di coerenza con i piani di gestione dei Siti Natura 2000. Natura 2000 è il sistema organizzato di aree (siti) destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell’Unione Europea, ed in particolare alla tutela di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati. L’individuazione dei siti è stata realizzata in Italia da ciascuna Regione con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Secondo l’ordinanza del TAR, le decisioni assunte dagli Assessorati competenti oltre a non rispettare le misure di conservazione fissate per i Siti Natura 2000, avrebbero messo in serio pericolo specie animali soggette a tutela. Non prevedono infatti il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e nei valichi montani, mentre consentono la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi; il prelievo venatorio della lepre e della beccaccia (contro il parere dell’ISPRA), la caccia degli ungulati (animali muniti di zoccolo) nelle zone protette; ed estende i termini dell’attività venatoria nei pantani della Sicilia sud-orientale.

L’ordinanza del TAR di Palermo rappresenta, dunque, una pronuncia importante in favore della tutela delle specie animali protette e delle norme che disciplinano la gestione dei Siti Natura 2000 e le attività venatorie in Sicilia.

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