Uffici stampa negli enti pubblici: i magistrati danno ragione ai giornalisti

Uffici stampa negli enti pubblici: i magistrati danno ragione ai giornalisti

Uffici stampa negli enti pubblici: i magistrati danno ragione ai giornalisti

sabato 09 Aprile 2011 - 06:40

Diversi i casi, dalla Regione Siciliana a Messina. L’assostampa e la Federazione: «Non vi sono più dubbi. Applicare il contratto nazionale di lavoro Fnsi-Fieg è legittimo»

Alcune recenti sentenze riguardanti enti pubblici siciliani hanno segnato una linea netta nell’applicazione della normativa del settore e del riconoscimento del contratto dei giornalisti negli uffici stampa. La prima sentenza, forse la più significativa, riguarda la Regione Siciliana. La Corte dei Conti, ritenendo “giuridicamente infondata” la richiesta, ha definitivamente demolito l’impianto accusatorio della Procura contabile che riteneva illegittima l’applicazione del CNLG ai giornalisti dell’Ufficio stampa della presidenza della Regione e il riconoscimento della qualifica di redattore capo, chiudendo definitivamente il quadro giuridico di riferimento. «Non vi sono più dubbi – è il commento soddisfatto dell’assostampa e della Federazione -. Applicare il contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg ai giornalisti impegnati negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni in Sicilia è legittimo».

Come spiega la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, nelle ultime settimane si sono susseguiti i pronunciamenti del giudice del lavoro (primo e secondo grado), di quello penale e, ultimo, di quello contabile. Tutti concordano su un punto determinante che trancia qualsiasi interpretazione e qualsiasi iniziativa di singoli pm: l’accordo collettivo regionale firmato nel 2007 all’assessorato alla Presidenza della Regione Sicilia da Fnsi e Associazione siciliana della Stampa con i Comuni e delle Province (pubblicata sulla Gurs n.54 parte I del 16 novembre 2007), che fissa i profili professionali dei giornalisti con espresso riferimento, per la parte economica, al contratto nazionale di lavoro Fnsi-Fieg, ha espressamente e pienamente efficacia. In particolare la Corte dei Conti ribadisce che “la disposizione generale secondo cui le amministrazioni nel conferire incarichi ai giornalisti esterni, debbono prefissare i compensi spettanti ai medesimi, consente sicuramente che, nel compiere tale operazione, una specifica Amministrazione applichi una peculiare norma di rango legislativo già vigente nel proprio ordinamento giuridico”. Appare dunque chiaro che non vi è più spazio per le incertezze e per le paure degli enti che in questi mesi hanno negato l’applicazione del contratto di lavoro ai giornalisti.

Un’altra sentenza che va in questa direzione è quella pronunciata in appello dal Giudice del lavoro in merito al rapporto tra la giornalista professionale Flavia Angela Carilli e la Provincia Regionale di Messina. La collega, assunta alle dipendenze dell’ente, addetta all’ufficio stampa con qualifica di istruttore giornalista, lamentava il mancato trattamento del contratto collettivo dei giornalisti (gli veniva applicato quello per gli enti locali) nonostante la legislazione regionale avesse disposto con diversi provvedimenti legislativi l’applicazione dello stesso. La Provincia è così stata condannata, in primo e in secondo grado, al pagamento della differenze retributive, alla ricostruzione della posizione previdenziale e al risarcimento del danno professionale per “lesione della dignità quale lavoratrice”. Alla Carilli è stato riconosciuto l’inquadramento quale capo servizio secondo il trattamento collettivo nazionale Fnsi-Fieg con decorrenza della data stipula dell’accordo sopracitato ( 16 novembre 2007 pubblicato sulla Gurs), mentre era stata “provvisoriamente” inquadrata come “Istruttore Amministrativo” malgrado la sentenza di primo grado a lei favorevole. In pratica la giornalista Carilli, ha avuto la meglio nei due gradi di giudizio. E’ da precisare che la stessa Carilli è andata in pensione il 31 dicembre del 2009, senza che gli fosse stato riconosciuto il diritto da lei acquisito.

E a proposito di uffici stampa nel Messinese, ricordiamo anche la recente sentenza della prima sezione penale del Tribunale che ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” i quattro imputati per la copertura dell’ufficio stampa del Comune, Attilio Borda Bossana. Quest’ultimo, l’ex assessore Gianpiero D’Alia, l’ex segretario comunale Filippo Ribaudo e il dirigente di Palazzo Zanca, Maria Beninati dovevano rispondere di abuso d’ufficio per due delibere riguardanti il rapporto di lavoro pubblico a tempo indeterminato per Borda Bossana come capoufficio stampa, in prosecuzione di un precedente rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato e destinato, quindi, a scadere il 30 aprile 2000. La difensa spiegò che l’azione degli amministratori fu orientata a di mettere al riparo il Comune da una sicura azione risarcitoria che sarebbe stata intentata da Borda se dopo 20 anni di servizio si fosse espletato un nuovo concorso per il ruolo da lui ricoperto.

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