Amministratori di condominio, entro il 9 ottobre la formazione 2025/2026 

Amministratori di condominio, entro il 9 ottobre la formazione 2025/2026 

Redazione

Amministratori di condominio, entro il 9 ottobre la formazione 2025/2026 

domenica 30 Agosto 2026 - 15:54

La rubrica a cura di Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

La rubrica a cura di Confedilizia Messina

Amministratori di condominio: entro il 9 ottobre la formazione 2025/2026

L’attuale quadro normativo – così come delineato dall’art. 71-bis disp. att. cod. civ. – prevede che, per svolgere l’incarico di amministratore, occorra la frequentazione obbligatoria di un corso, prima di formazione iniziale e, poi, di formazione periodica. Un’eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che intercorre tra il 18.6.2010 e il 18.6.2013: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo di formazione periodica. Sono invece esonerati dagli obblighi di formazione iniziale e periodica gli amministratori nominati tra i condòmini dello stabile (intendendosi per tali gli amministratori che abbiano la proprietà di una unità immobiliare nel condominio, pur eventualmente non risiedendovi). Il decreto ministeriale n. 140 del 13.8.2014 ha poi chiarito che la periodicità dell’aggiornamento deve avvenire con “cadenza annuale”. Proprio quest’ultima precisazione ha posto il problema, però, se l’aggiornamento debba essere scadenzato sulla base dell’anno solare oppure in ragione dell’entrata in vigore del citato decreto. La maggioranza degli interpreti (ma in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza: cfr. Trib. Padova sent. n. 818 del 24.3.2017) propende per ritenere che la periodicità dell’aggiornamento decorra dal 9.10.2014, data di entrata in vigore del provvedimento. E ciò, perché è giusto reputare che il legislatore delegato abbia voluto assicurare una risposta immediata all’obbligo di formazione che, diversamente (e, cioè, andando immotivatamente con l’anno solare), sarebbe scattato dal primo gennaio, creando una chiara incongruenza tra l’entrata in vigore del provvedimento e la sua effettiva operatività. Per coloro che ancora non avessero svolto la formazione 2025/2026 entro la prevista scadenza del 9 ottobre, ricordiamo che la Confedilizia pone a disposizione degli amministratori di condominio corsi sia per via telematica (con esame finale da svolgersi – così come espressamente previsto dal predetto d.m. n. 140/2014 – nella sede individuata dal responsabile scientifico) sia in sede (cd. corsi frontali o residenziali) e che tanto per i corsi per via telematica quanto per i corsi frontali/residenziali convenzionati Confedilizia è assicurato il rispetto di tutte le indicazioni e di tutti i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari.

Rendita catastale: la contestazione richiede la prova dell’errore tecnico

Per contestare la rendita catastale di un immobile a destinazione speciale non basta proporre una valutazione più favorevole. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24790 del 26 agosto 2026, ha chiarito che il contribuente deve individuare e provare uno specifico errore tecnico nel metodo di stima adottato dall’Agenzia delle entrate. Per gli immobili del gruppo D la rendita è determinata mediante stima diretta, ricorrendo, secondo le caratteristiche concrete del bene, al criterio reddituale, al valore di mercato oppure al costo di ricostruzione, tenendo conto del deprezzamento e dell’obsolescenza. Tali criteri sono alternativi e non seguono un ordine gerarchico prestabilito: la contestazione deve quindi dimostrare perché quello utilizzato dall’ufficio sia tecnicamente inadeguato o applicato in modo errato.(da Confedilizia Notizie)

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