Case, immobili e condominio in pillole

Case, immobili e condominio in pillole

Redazione

Case, immobili e condominio in pillole

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lunedì 10 Febbraio 2020 - 07:45

Nella puntata di oggi saranno approfonditi i temi sul supercondominio e sull'equo canone

LOCAZIONE
  Locazione ad uso diverso: diniego di rinnovo alla prima scadenza. E se il proprietario non ha le autorizzazioni? Il diniego di rinnovo del contratto di locazione non abitativa alla prima scadenza non trova ostacolo nel mancato possesso, da parte del locatore, delle specifiche necessarie autorizzazioni amministrative, che non possono incidere sul rapporto privatistico di locazione; né rileva l’eccepita disponibilità di altri immobili utilizzabili per la destinazione addotta, avendo il locatore il diritto insindacabile di scegliere quello ritenuto più idoneo (cfr. in punto Cass. civ., n. 537/2002, in Arch. loc. e cond. 2002, 210). 


Equo canone: il conduttore può richiedere le somme pagate in eccesso? Nel caso di pattuizione o di corresponsione di un canone superiore a quello massimo percepibile dal locatore in conformità alla disciplina imperativa statuita dagli artt. 12-25 della L. 392/78, il conduttore è legittimato ai sensi dell’art. 79 della medesima legge ad esperire azione di restituzione delle somme indebitamente corrisposte al proprietario. Ed in riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, trova applicazione la regola generale di cui all’articolo 2033 Cod. civ., secondo la quale gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale se chi le ha percepite era in buona fede e da quello del pagamento se era in mala fede. 


L’inquilino può effettuare modifiche strutturali all’appartamento? Il locatore ha diritto alla conservazione dell’immobile locato nel medesimo status di liceità urbanistica in cui si trovava alla stipula del contratto, con le medesime caratteristiche catastali, le relative strutture originarie. Ne consegue che – in ipotesi di alterazioni di tali specificità – il proprietario può attivarsi in via giudiziale nei confronti del conduttore per ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento di ogni danno patito.  


CONDOMINIO
  C’è un termine per l’annotazione sul registro di contabilità? Secondo quanto statuisce l’art. 1130 comma 1, n. 7 del Codice civile l’amministratore deve annotare sul registro di contabilità in ordine cronologico i movimenti contabili in entrata ed uscita entro 30 giorni dall’effettuazione. Infatti, la regolare tenuta del suddetto registro di contabilità costituisce un presupposto di legittimità del rendiconto, il quale – se redatto in mancanza di un tempestivo aggiornamento del registro di contabilità – difetta dei necessari requisiti di completezza, chiarezza ed intelligibilità, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (in punto anche Tribunale di Roma, sentenza n. 20969 del 10.11.2016). 


Chi risponde dei danni da caduta di materiali o liquidi dai balconi? Il proprietario del balcone è responsabile dei danni cagionati dalla caduta di frammenti d’intonaco e muratura o da infiltrazioni originate da difetto di manutenzione al proprietario medesimo imputabile. Qualora si tratti, invece, di pregiudizi causati dal distacco di fregi ornamentali o di altri elementi decorativi (i rivestimenti dei frontalini, la parte sottostante la soletta, ecc.), distacco conseguente all’incuria nella conservazione delle parti comuni, la responsabilità è del condominio. 


Supercondominio: chi è il “rappresentante di condominio”? Si tratta di una nuova figura introdotta dal legislatore con la L. 220/2012 di riforma del condominio relativamente al cosiddetto “supercondominio”: quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio facente parte del supercondominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del Codice civile (la maggioranza degli interventi ed almeno i due terzi del valore dell’edificio), il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. A tale potere di rappresentanza non possono apporsi condizioni o limiti. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in seguito all’assemblea.  

CONFEDILIZIA MESSINA

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