Case, immobili e condominio in pillole
La rubrica settimanale di Confedilizia Messina
Novità per il comparto immobiliare nel modello 730 del 2025
Tra le principali novità contenute nel modello 730/2025, in relazione al nostro comparto, si segnalano le seguenti:
• Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali: redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M); plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).
• Redditi a tassazione separata: da quest’anno i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).
• Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote Irpef: è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote. • Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo.
• Locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
• Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.
• Detrazione superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dall’1.1.2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale.
• Detrazione sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del d.l. n. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo.
• Opzione superbonus 2023: per le spese superbonus sostenute dall’1.1.2023 al 31.12.2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
• Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
• Ivie e Ivafe: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06%, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è dello 0,4% annuo.
Sistemazione di piante sul pianerottolo comune
Una questione spesso fonte di discussione è la sistemazione da parte di singoli condòmini, nei pianerottoli comuni, dinanzi alla porta d’ingresso delle loro abitazioni, di oggetti vari come tappeti o piante. E ciò, in particolare, per l’ingombro recato. Occorre, allora, aver presente che, ove nulla il regolamento di condominio disponga al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, in linea di principio, non può non riconoscersi al condomino, a norma dell’art. 1102 cod. civ. il diritto di usare i vani delle scale, in genere, e i pianerottoli, in particolare, “collocando davanti alle porte d’ingresso alla sua proprietà esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri oggetti ornamentali” (ciò che peraltro – secondo i giudici – “normalmente si risolve in un vantaggio igienico-estetico per le stesse parti comuni dell’edificio”). Tuttavia – ha precisato sempre la magistratura – tali modalità d’uso della cosa comune trovano “un limite invalicabile nella particolare destinazione del vano delle scale e nella rilevata esistenza di un rischio generico già naturalmente connesso all’uso delle scale stesse, rischio che non può essere legittimamente intensificato mediante la collocazione di dette suppellettili nelle parti dei pianerottoli più vicine alle rampe delle scale, in maniera da costringere gli altri condòmini a disagevoli o pericolosi movimenti” (Cass. sent. n. 3376 del 6.5.1988). Per la giurisprudenza, dunque, la collocazione di piante e tappeti nel pianerottolo rappresenta, in linea generale, un uso lecito delle parti comuni (ove, ovviamente, tale uso sia esercitato nei limiti previsti dal codice civile). Va però prestata attenzione al luogo dove questi oggetti vengono posizionati: se sono posti troppo vicino alla rampa delle scale, venendo così a rappresentare un rischio per condòmini e terzi, sono necessariamente da rimuovere.(da Confedilizia Notizie)
