La considerazione prende spunto da una sentenza del Tar di Firenze sulla possibilità di partecipazione anche per gli obiettori di coscienza
Una segnalazione, quella fornitaci da un lettore, che mette in discussione la legittimità dei requisiti di ammissione necessari per la partecipazione al bando di concorso per il reclutamento di 20 unità di personale nel Corpo di Polizia Municipale. Una selezione che ha ottenuto il benestare della Regione Sicilia grazie all’interessamento del prefetto Francesco Alecci , pubblicata lo scorso 28 novembre sulla Gazzetta Ufficiale della regione, ma che, a detta del lettore, rischia di essere nulla nella forma e viziata da un gravissimo errore che lo rende in partenza annullabile presso qualsiasi Tar di competenza.
Secondo quanto sostenuto da colui che evidenzia il presunto “inghippo- burocratico, pur essendo riconosciuto che “ai sensi della ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, art 15 comma 7 coloro che hanno prestato servizio civile non possono partecipare a concorsi per impieghi che comportino l’uso delle armi-, il caso del Corpo di Polizia Municipale sarebbe differente.
L’osservazione prende spunto da una sentenza del Tar Toscana Firenze, sez. II, la n. 8 del 15 gennaio 2007 che ha accolto il ricorso di un candidato che si era visto escludere da un concorso di agente di polizia municipale con la motivazione che avendo prestato servizio civile come obiettore di coscienza, sarebbe connotato da un impedimento al porto ed all’uso dell’arma in dotazione della Polizia Municipale, difettando di uno dei requisiti del bando di concorso. L’art. 15 della legge 8.7.1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, vieta a coloro che hanno prestato il servizio civile (gli obiettori) «di partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle forze armate, nell’arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi». Tuttavia secondo il collegio la suddetta preclusione «non risulta applicabile anche ai concorsi di assunzione nella Polizia Municipale comunale, poiché, ai sensi della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale 7.3.1986 n. 65, art. 5, il personale di polizia municipale è abilitato a svolgere anche funzioni ausiliari di pubblica sicurezza e, pertanto ammesso all’uso delle armi, soltanto previo conferimento da parte del competente Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza. Conferimento subordinato all’accertamento del possesso di specifici requisiti, indicati nel medesimo art. 5, il cui difetto comporta la perdita della suddetta qualità da disporsi sempre con apposito provvedimento del Prefetto».
Conclude il Tar: «Costituendo lo status di agente di pubblica sicurezza una prerogativa accessoria ed eventuale, l’arma non è in ordinaria -dotazione obbligatoria- a tutti gli agenti di Polizia Municipale, ma solo di quelli in possesso della qualità suddetta, e dunque, gli obiettori di coscienza, potranno legittimamente concorrere ai bandi nel Corpo della Polizia Municipale ed eventualmente esercitarne le funzioni, non dotati dell’arma, ma potendo effettuare servizi ordinari che non comportano l’uso delle armi, quali servizi di viabilità, rilievo di incidenti stradali, ecc..»
Cliccando su download in formato pdf, la sentenza del Tar di Firenze cui fa riferimento l’articolo.
